L’accordo di mediazione con il fallimento sconta l’IVA se c’è sinallagmaticità
Ai fini IVA, sussiste una prestazione di servizi generica, resa da un fallimento a una società, se quest’ultima deve corrispondere una somma di denaro alla procedura concorsuale in esecuzione di un accordo di mediazione, con il quale le parti hanno risolto le controversie tra loro in relazione al contratto di affitto/locazione di un capannone.
Si tratta di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 316 pubblicata ieri, 18 dicembre 2025.
Nel caso di specie, infatti, esiste un nesso sinallagmatico tra:
- le somme che la società deve corrispondere al fallimento a titolo di canoni/indennità di occupazione e oneri pregressi;
- la rinuncia, da parte della procedura concorsuale, di agire per il rilascio dell’immobile sino a quando non verrà aggiudicato a terzi, unitamente alla risoluzione del precedente contratto con rinuncia a ulteriori pretese.
Qualora la società sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato (art. 7-ter comma 1 lett. a) del DPR 633/72), pertanto, la prestazione di servizi dovrà essere assoggettata a IVA in Italia con l’aliquota del 22%.
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