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LAVORO & PREVIDENZA

Adeguatezza della retribuzione tra i presupposti del potere di disposizione

Il Consiglio di Stato ha definito i contorni dell’istituto riservato al personale ispettivo INL

/ Mario PAGANO

Mercoledì, 28 gennaio 2026

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Il potere di disposizione, riservato al personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del Lavoro (INL), rappresenta indubbiamente uno degli strumenti più efficaci in termini di tutela sostanziale del lavoratore. A ben vedere, anche per chi riceve l’ordine esecutivo dell’ispettore di ripristinare l’irregolarità contrattuale o legale accertata i vantaggi non mancano, in quanto conformarsi alla disposizione non determina alcuna sanzione.

Infatti, come espressamente previsto dal comma 3 dell’art. 14 del DLgs. 124/2004, che ne contiene la disciplina, la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro (in concreto l’importo sarà pari a 1.000 euro, non essendoci la possibilità di applicare la diffida di cui all’art. 13 comma 2 ma solo l’art. 16 della L. 689/81) è prevista solo in caso di mancata ottemperanza.

La spinta ad un uso sempre più frequente di questo potere si è, però, avuta solo nel 2020 quando, con l’art. 12-bis del DL 76/2020, è stata completamente riscritta la norma di riferimento, permettendo al personale ispettivo dell’INL di adottare, nei confronti del datore di lavoro, un provvedimento consistente in un ordine immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.

Un’impostazione del tutto diversa dal passato, in cui si registrava un impiego decisamente marginale della disposizione, subordinata all’esistenza di norme, assai rare, che concedevano in fase applicativa un certo apprezzamento discrezionale. Un meccanismo applicativo rimasto solo nel potere di disposizione ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 520/55, dove l’ispettore può sempre impartire ordini esecutivi sia in materia di prevenzione infortuni sia, ancora una volta, per l’applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all’Ispettorato dalle singole leggi un apprezzamento discrezionale. Naturalmente, un ricorso alla disposizione sempre più massiccio da parte del personale ispettivo non poteva che attirare l’attenzione della giurisprudenza, impegnata a valutarne sempre di più i corretti presupposti applicativi, attesa la sua natura di provvedimento amministrativo, definitivo e immediatamente lesivo e conseguentemente impugnabile davanti alla giustizia amministrativa.

Proprio negli ultimi tempi si sono registrate diverse sentenze di un certo rilievo, con le quali il Consiglio di Stato ha definito in maniera ricca e precisa i contorni dell’istituto, delineando, a parere dello scrivente, uno strumento dalle grandi potenzialità e, a ben vedere, anche dalla marcata ampiezza applicativa.

Un primo spunto degno di nota è, senza dubbio, arrivato dalla sentenza n. 2778/2024, con la quale il Consiglio di Stato, in linea con i più recenti orientamenti (cfr. Cons. Stato n. 2901/2023), ha sovvertito le conclusioni in diritto alle quali era pervenuto il Tar Friuli, con la discussa sentenza n. 155/2021, consentendo espressamente l’uso della disposizione non solo con riferimento a violazioni di norme di legge sfornite di trattamento sanzionatorio penale ed amministrativo, ma anche in rapporto a tutte quelle irregolarità derivanti da norme contenute nel contratto collettivo applicato dal datore di lavoro. Mediante tale pronuncia si è avuto un chiaro riconoscimento del valore pubblicistico dell’istituto.

Del resto, lo stesso Consiglio di Stato ha evidenziato come la disposizione, fornendo al datore di lavoro che ottempera spontaneamente all’ordine ripristinatorio impartito dall’ispettore l’opportunità di sanare in via collaborativa l’irregolarità contrattuale rilevata, riveste in tutta evidenza, sempre su un piano pubblicistico, un’importante funzione preventiva e deflativa del contenzioso giuslavoristico.

Più di recente, tali principi hanno trovato conferma con la sentenza n. 7853/2025, con la quale, ritenendo violato l’art. 34 del DLgs. 81/2015, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità di una disposizione impartita per il riconoscimento ai lavoratori somministrati, assunti con contratto a tempo indeterminato, dell’indennità di disponibilità per tutto il tempo in cui lo stesso rimane in attesa di essere inviato in missione.

Infine, ultima in ordine di tempo ma non certo di minor importanza, la sentenza n. 10382/2025, che ha ritenuto, tra i presupposti per l’esercizio del potere di disposizione, anche l’individuazione del CCNL applicabile, arrivando sino al punto di consentire al personale ispettivo più attente valutazioni circa la sua conformità al dettato costituzionale di cui all’art. 36 Cost. In tal senso, il Consiglio di Stato, nel confermare la legittimità di una disposizione adottata alla luce delle note sentenze della Corte di Cassazione del 2023 sul CCNL - Servizi Fiduciari (cfr. Cass. nn. 27711/2023, 27769/2023 e 28320/2023), arriva ad attribuire all’istituto una finalità di non poco conto, quale quella di adeguamento sostanziale della retribuzione al parametro costituzionale.

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