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FISCO

Nella legge di bilancio cambiamenti nel settore agricolo per fisco e lavoro

Viene, tra l’altro, prorogata al 2026 l’esenzione dall’IRPEF per CD e IAP nonché stabilizzata la disciplina del lavoro occasionale in agricoltura

/ Giada GIANOLA e Lorenzo MAGRO

Mercoledì, 14 gennaio 2026

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La L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) reca alcune rilevanti novità per il settore agricolo, in materia fiscale e di lavoro.
Si segnala anzitutto l’art. 1 comma 15 della L. 199/2025, che proroga per l’anno 2026 l’esenzione dall’IRPEF ex art. 1 comma 44 della L. 232/2016, stabilita per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (si veda “Esenzione «a scaglioni» per i redditi fondiari di CD e IAP estesa al 2026” del 3 gennaio 2026).

Analogamente a quanto già disposto per gli anni 2024 e 2025, anche per l’anno 2026 l’esenzione dall’IRPEF è riconosciuta limitatamente ad alcuni scaglioni reddituali. In particolare, i redditi dominicali ed agrari (considerati congiuntamente) di CD e IAP:
- fino a 10.000 euro, sono interamente esenti dall’IRPEF;
- oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, sono esenti per il solo 50%;
- oltre 15.000 euro, concorrono interamente alla formazione della base imponibile IRPEF.

Altra novità fiscale viene prevista dal successivo comma 16 dell’art. 1 della L. 199/2025, che, per gli imprenditori agricoli individuali, le società semplici, gli enti non commerciali e le società agricole con opzione per l’imposizione su base catastale ex art. 1 comma 1093 della L. 296/2006, con riguardo alla produzione e cessione di energia fotovoltaica eccedente la soglia di “agrarietà” (260.000 kWh anno), esclude dal regime di determinazione forfetaria dei redditi d’impresa ex art. 1 comma 423 della L. 266/2005 gli impianti fotovoltaici con moduli a terra i cui lavori di installazione sono completati dopo il 31 dicembre 2025.

Pertanto, per le imprese agricole che utilizzano detti impianti fotovoltaici, la produzione e cessione di energia elettrica e calorica:
- entro la soglia dei 260.000 kWh anno, fa conseguire redditi agrari determinati catastalmente (come per la generalità degli impianti fotovoltaici);
- oltre tale soglia, per la parte eccedente dà luogo a redditi d’impresa determinati nei modi ordinari (senza possibilità, quindi, di avvalersi del regime di determinazione forfetaria del reddito d’impresa con coefficiente di redditività del 25%).

L’art. 1 comma 16 della L. 199/2025 precisa che, ai fini del riscontro del predetto termine del 31 dicembre 2025, dà prova dell’avvenuta installazione la registrazione come “impianto realizzato” nel sistema nazionale di Gestione anagrafica unica degli impianti di produzione di energia elettrica (GAUDI).

Da segnalare, inoltre, che l’art. 1 commi 454 - 459 della L. 199/2025 ha previsto un credito d’imposta 4.0 ad hoc per le imprese del settore agricolo, fino al 2028 (si veda “Bonus investimenti 4.0 per le imprese agricole dal 2026 al 2028” del 12 gennaio 2026).
La legge di bilancio 2026, prevedendo all’art. 1 comma 156 che le disposizioni dell’art. 1 commi da 344 a 354 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) si applichino a decorrere dall’anno 2026, ha poi reso strutturale la disciplina del lavoro occasionale in agricoltura (c.d. LOAgri).

Si ricorda che il LOAgri era già stato recentemente prorogato, per effetto dell’art. 23 della L. 182/2025, fino al 31 dicembre 2025, al fine di limitare il fenomeno del lavoro irregolare in agricoltura consentendo alle imprese agricole di avvalersi di modalità semplificate per il reperimento di manodopera da impiegare, in particolare, nelle attività stagionali (si veda “Disciplina del LOAgri applicabile sino a fine anno” del 13 dicembre 2025).

Si richiama, infine, il comma 157 dell’art. 1 della L. 199/2025, che ha integrato la disciplina del contratto di rete in agricoltura di cui all’art. 1-bis comma 3 del DL 91/2014, consentendo alle imprese agricole partecipanti di cedere la propria quota di prodotto (derivante dall’esercizio in comune dell’attività agricola) ad altre imprese agricole parti del contratto di rete.

Giova ricordare che, con il contratto di rete agricolo ex art. 1-bis comma 3 del DL 91/2014, viene consentito alle imprese partecipanti di dividersi tra loro in natura, a titolo originario, i prodotti ottenuti dall’esercizio in comune dell’attività agricola. Tale ripartizione avviene secondo le quote stabilite nel contratto di rete e prevede, nei confronti di ciascuna impresa agricola retista, l’attribuzione del prodotto agricolo a titolo originario.

Alla luce delle modifiche recate dalla legge di bilancio 2026, le imprese agricole partecipanti al contratto di rete, oltre ad ottenere la divisione in natura, possono altresì cedere la propria quota di prodotto agricolo ad altre imprese agricole retiste. Con tale disposizione pare pertanto potersi considerare superata la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate con la ris. 21 giugno 2017 n. 75, dove invece, con riferimento al contratto di rete agricolo ex art. 1-bis comma 3 del DL 91/2014, era stato affermato che i prodotti agricoli oggetto di divisione non potessero essere successivamente ceduti tra le imprese retiste, ma solo nei confronti di terzi.

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