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Martedì, 13 gennaio 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Riepilogo del Ministero del Lavoro sulle novità della legge di bilancio per l’assegno di inclusione

/ REDAZIONE

Martedì, 13 gennaio 2026

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Con una notizia pubblicata ieri sul proprio sito, il Ministero del Lavoro ha riepilogato le novità introdotte dalla L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) in materia di assegno di inclusione (Adi).
In primo luogo, con riferimento al calcolo dell’indicatore della situazione patrimoniale, si evidenzia come l’art. 1 comma 208 della L. 199/2025 abbia previsto un innalzamento della soglia di esclusione della casa di abitazione di proprietà, da 52.500 a 91.500 euro, elevata a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei Comuni capoluogo delle Città metropolitane; tali soglie sono incrementate di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo.

In seconda battuta, viene sottolineato che la modifica normativa ha rideterminato le maggiorazioni relative alla scala di equivalenza per la presenza di figli nel nucleo familiare, introducendone una specifica anche in caso di nucleo con due figli e incrementando ciascuna delle altre maggiorazioni.

Viene ribadito, poi, come il contributo straordinario previsto per i beneficiari dell’Adi che nel 2025 hanno concluso le prime 18 mensilità della misura e percepito la prima mensilità di rinnovo entro il mese di dicembre (art. 10-ter del DL 92/2025) sia riconosciuto anche a coloro che abbiano terminato detto ciclo nel mese di novembre 2025 (art. 1 comma 159 della L. 199/2025).

Invece, a partire dal mese di gennaio 2026, in forza di quanto disposto dall’art. 1 comma 158 della L. 199/2025 – intervenuto sulla disciplina di cui all’art. 3 comma 2 del DL 48/2023 – viene eliminato il mese di sospensione previsto originariamente alla fine di ogni periodo di fruizione dell’Adi. Quindi, presentando la domanda, sarà possibile fruire del rinnovo della misura in commento per periodi ulteriori di 12 mesi, senza alcuna interruzione: in caso di rinnovo, l’ammontare della prima delle 12 mensilità è tuttavia riconosciuto nella misura del 50% dell’importo mensile del beneficio economico rinnovato (si veda “Prima mensilità di rinnovo dell’Adi dimezzata” del 7 gennaio 2026).

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