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LAVORO & PREVIDENZA

L’IA può contribuire a sostituire il lavoratore licenziato

Si tratta di uno strumento che può consentire all’azienda di ottenere un risparmio economico

/ Giada GIANOLA

Martedì, 13 gennaio 2026

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Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 9135/2025, si è pronunciato su un caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui, a seguito di un processo di riorganizzazione aziendale che aveva compreso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, vi era stata la soppressione delle mansioni cui era adibita la lavoratrice licenziata.

Più nel dettaglio, l’attività centrale della società datrice di lavoro riguardava lo sviluppo di prodotti e di servizi tecnologici riguardanti la sicurezza informatica. La lavoratrice svolgeva mansioni di grafica ed era adibita, nel contesto aziendale, a un team creativo.

A causa di uno stato di crisi economico-finanziaria, la società aveva deciso di procedere con la riorganizzazione dell’azienda. Da tale riorganizzazione era conseguito il licenziamento della lavoratrice, che, in quanto grafica, non possedeva alcuna conoscenza né esperienza negli ambiti che la società aveva deciso di valorizzare. Le sue mansioni erano, quindi, confluite in capo a un altro lavoratore, il team leader.

A fronte dell’impugnazione del licenziamento, il giudice di merito lo ha ritenuto legittimo, in quanto la società era riuscita a dimostrare sia lo stato di crisi in cui versava, sia il nesso causale tra tale stato e il licenziamento della dipendente.
In particolare, quanto allo stato di crisi, nella pronuncia si evidenziano i diversi elementi da cui era emersa la situazione di difficoltà, quali la semplificazione della società da spa a srl, varie risoluzioni dei rapporti di lavoro in essere, uno sfratto per morosità dalla sede legale della società (che era anche il luogo di lavoro della lavoratrice) e l’avvio di una procedura negoziata della crisi di impresa.

Quanto al nesso di causalità tra tale situazione di crisi e il recesso, era stato dimostrato il progressivo abbandono del settore del design, in cui era inserita la dipendente licenziata, al fine di valorizzare i due progetti principali dell’azienda, che impiegavano risorse esperte nel campo dello sviluppo software e della cyber intelligence.

Ciò che emerge dalla sentenza, e che desta interesse, è però un aspetto in particolare, vale a dire l’utilizzo da parte del team leader, nel contesto della riorganizzazione aziendale e a seguito dell’attribuzione delle mansioni che in precedenza erano della lavoratrice, di strumenti di intelligenza artificiale.

L’intelligenza artificiale, nel caso concreto, ha rappresentato una soluzione funzionale al riassetto organizzativo dell’azienda, con la finalità di superare la situazione di crisi economica in cui versava la società ottenendo un risparmio economico e velocizzando i tempi della prestazione lavorativa. Dalla sentenza in commento si desume infatti che l’intelligenza artificiale non ha di fatto sostituito la lavoratrice, ma ha costituito un aiuto per il team leader per svolgere mansioni in parte acquisite per effetto della riorganizzazione, contribuendo verosimilmente a far risparmiare i costi all’azienda.

La legittimità del licenziamento è comunque derivata, come anticipato, dalla prova di altre circostanze, vale a dire lo stato di crisi (da cui è conseguita la riorganizzazione aziendale con abbandono del settore del design e la valorizzazione dei due progetti principali dell’azienda) e l’impossibilità di ricollocare la lavoratrice in altre posizioni.

Si ricorda infatti che, oltre alla veridicità dei motivi addotti dal datore di lavoro e alla sussistenza ed effettività del nesso causale tra tali motivi e la soppressione del posto di lavoro occupato dal dipendente, tra i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo rientra anche l’impossibilità di reimpiego del lavoratore (il c.d. obbligo di repêchage) in mansioni diverse, anche inferiori. Non è invece indispensabile, per legittimare il licenziamento per motivi economici, lo stato di crisi, dato che può validarlo anche la finalità di incrementare l’efficienza gestionale o produttiva dell’azienda, oppure, ad esempio, l’esternalizzazione del settore di attività di adibizione del dipendente licenziato.

Quanto all’obbligo di repechage, nel caso di specie, la lavoratrice licenziata non solo non possedeva alcuna conoscenza o esperienza nel campo dei progetti che la società aveva deciso di portare avanti – lo sviluppo software e la cyber intelligence – ma, in ogni caso, non avrebbe potuto essere ricollocata altrove, considerato l’avvenuto impoverimento dell’organico aziendale.

Inoltre, la sua preparazione da grafic designer non era nemmeno utilizzabile per ricoprire il ruolo di web design, come invece sostenuto dalla lavoratrice stessa, trattandosi di due figure differenti. Nella sentenza si spiega infatti che mentre la figura di grafic designer si concentra sulla creazione di immagini per gadget aziendali e, quindi, tecnicamente, sul “pixel”, la figura di web design si concentra su altri aspetti, vale a dire principalmente sugli utenti e sul prodotto, trovando modi per garantire che il prodotto risponda alle esigenze chiave dell’utente.

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