Tax credit transizione 5.0 residuo in cinque quote annuali
L’Agenzia delle Entrate precisa le modalità di utilizzo dell’agevolazione residua al 31 dicembre 2025
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 1 di ieri, 12 gennaio, ha fornito indicazioni in merito all’utilizzo del credito d’imposta transizione 5.0 ex art. 38 del DL 19/2024 residuo al 31 dicembre 2025.
Con riguardo alle modalità di fruizione del credito d’imposta transizione 5.0, l’art. 38 comma 13 del DL 19/2024 dispone che “il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco di cui all’ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo”.
Il credito d’imposta poteva quindi essere utilizzato anche in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2025; per l’ammontare non ancora utilizzato a tale data è previsto il riporto in avanti e l’utilizzo in cinque quote annuali di pari importo.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 1, ha quindi fornito indicazioni più precise ai fini della fruizione del credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025.
In particolare, il credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 è suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
L’importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo “7072” , istituito con risoluzione n. 63 del 18 dicembre 2024 e, quale anno di riferimento, l’anno dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito derivante dalla ripartizione, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.
La risoluzione in commento precisa inoltre che, in fase di elaborazione dei modelli F24, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati allo scopo di verificare che l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24.
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
A seguito della suddivisione in cinque quote, il plafond relativo agli anni 2024 e 2025 è ridotto dell’importo ripartito e il credito residuo è pari a zero.
Il citato comma 13 dell’art. 38 del DL 19/2024 prevede inoltre che, in ogni caso, il credito d’imposta non è soggetto:
- al limite annuale di utilizzazione dei crediti d’imposta agevolativi da quadro RU, pari a 250.000 euro (art. 1 comma 53 della L. 244/2007);
- al limite generale annuale di compensazione nel modello F24, pari a 2 milioni di euro (art. 34 della L. 388/2000);
- al divieto di compensazione dei crediti relativi a imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per ammontare superiore a 1.500 euro (art. 31 del DL 78/2010).
Per espressa disposizione normativa, il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale (art. 38 comma 13 del DL 19/2024).
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