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Agevolato l’impatriato che lavora in smart working per la società estera

/ REDAZIONE

Martedì, 13 gennaio 2026

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Può fruire del regime degli impatriati di cui all’art. 5 del DLgs. 209/2023 la persona che rientra in Italia per prestare attività lavorativa in smart working alle dipendenze di un datore di lavoro estero, fermo restando che, nel periodo d’imposta, l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio dello Stato; è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 2 del 12 gennaio 2026. Nel caso di specie, il datore di lavoro alle cui dipendenze la persona lavorava dall’Italia era diverso rispetto a quello per il quale la stessa era stata impiegata all’estero ma tale circostanza, seppur non specificato dall’Agenzia, rileva ai soli fini del computo del periodo di residenza estera.

L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto validi nel contesto del nuovo regime agevolato di cui all’art. 5 del DLgs. 209/2023 i chiarimenti riferiti al vecchio regime di cui all’art. 16 del DLgs. 147/2015.
Nell’ambito della vecchia disciplina, la circ. n. 25/2023 aveva chiarito che sono agevolabili, in quanto prodotti in Italia, i redditi di lavoro dipendente derivanti dall’attività prestata in Italia, anche se erogati da un soggetto estero.

Allo stesso modo, la risposta n. 596/2021 aveva ammesso l’accesso al beneficio nel caso di un lavoratore dipendente rientrato in Italia per lavorare in smart working alle dipendenze di una società estera; ciò, in quanto la norma “non richiede che l’attività sia svolta per un’impresa operante sul territorio dello Stato”; possono quindi accedere all’agevolazione i soggetti che svolgono in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti (in caso di lavoro autonomo o di impresa) siano non residenti.


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