Tassata in Italia l’indennità di preavviso pagata al non residente
Secondo la risposta a interpello n. 1/2026 di ieri, l’indennità sostitutiva del preavviso corrisposta da una società italiana a un non residente è imponibile anche in Italia (con i conseguenti obblighi per la società nella veste di sostituto d’imposta) nella misura in cui essa si riferisca a prestazioni lavorative svolte in Italia.
Infatti:
- l’indennità si considera prodotta in Italia in capo al non residente ai sensi dell’art. 23 comma 1 lettera a) del TUIR, in quanto pagata da un soggetto residente in Italia;
- essa è disciplinata ai fini convenzionali dall’art. 15 del modello OCSE (replicato in modo fedele dalla Convenzione tra l’Italia e la Finlandia, Stato di residenza del percipiente), il quale riconosce a uno Stato il potere di tassare i redditi derivanti dall’attività lavorativa ivi svolta, compresi gli elementi che rappresentano forme di retribuzione differita.
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