Concordato semplificato inammissibile senza i presupposti per l’accesso alla CNC
Le dichiarazioni dell’esperto devono trovare opportuno riscontro
L’imprenditore che ha avuto accesso alla composizione negoziata della crisi, nel caso in cui non sia praticabile nessuna delle soluzioni idonee di cui all’art. 23 commi 1 e 2 lett. a) e b) del DLgs. 14/2019, può accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies del DLgs. 14/2019).
È necessario, inoltre, che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede cosi come dichiarato dall’esperto nella relazione finale resa ai sensi dell’art. 17 comma 8 del DLgs. 14/2019.
Per effetto delle modifiche di cui al DLgs. 136/2024 viene meno il riferimento all’esito “non positivo” delle trattative, sebbene il ricorso al concordato semplificato sia comunque subordinato alla mancata individuazione di altra soluzione idonea.
Resta ferma, invece, la preliminare valutazione positiva della condotta del debitore che ai sensi degli artt. 4 e 16 del DLgs. 14/2019 è tenuto, tra l’altro, a illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente a tutte le parti interessate. A questi si aggiunge anche il dovere di verificare la completezza della documentazione da allegare all’istanza di accesso alla composizione negoziata (art. 17 comma 3 del DLgs. 14/2019) e di gestire il patrimonio e l’impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori (art. 16 comma 4 del DLgs. 14/2019).
Quest’ultimo dovere trova la sua concreta declinazione nell’art. 21 del DLgs. 14/2019: se ricorre la situazione di crisi, la gestione deve evitare di arrecare un pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività; in caso di insolvenza reversibile, l’impresa è gestita nel prevalente interesse dei creditori.
Legittimato è l’imprenditore: la presentazione della proposta di concordato semplificato dev’essere effettuata entro il termine perentorio dei 60 giorni successivi alla comunicazione della relazione finale da parte dell’esperto ex art. 17 comma 8 del DLgs. 14/2019 (Trib. Milano 5 dicembre 2024).
Spetta al tribunale lo scrutinio della ritualità della proposta che riguarda sia la verifica della sussistenza dei requisiti di accesso alla procedura, sia la verifica dell’esaustività e dell’attendibilità del contenuto della relazione finale depositata dall’esperto.
Con riferimento al primo aspetto è da ritenersi ammissibile la verifica, da parte del tribunale, circa la sussistenza ab initio dei requisiti di accesso alla fase di composizione negoziata, fase antecedente e necessaria per il successivo accesso al concordato semplificato.
Pertanto, il sindacato esperibile in limine dal tribunale circa l’ammissibilità della proposta di concordato semplificato si estende anche alla verifica iniziale dei presupposti di accesso alla composizione negoziata ex art. 12 del DLgs. 14/2019; la conseguenza è che il difetto di sussistenza dei presupposti iniziali si ripercuote sulla successiva dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato semplificato.
In tal senso si è espressa la Cassazione con l’ordinanza n. 623, pubblicata ieri.
Per la Suprema Corte, infatti, sebbene si tratti di due diversi procedimenti, esiste tra loro un collegamento pregiudiziale: il concordato semplificato è praticabile solo dopo la composizione negoziata che, a sua volta, deve essere intrapresa nell’esistente ragionevole prospettiva del risanamento.
Ciò si ripercuote anche sullo scrutinio della relazione finale resa dall’esperto: il tribunale dovrà controllare specificamente la congruità e la logicità delle motivazioni ivi indicate, oltre che il collegamento effettivamente esistente tra i dati riscontrati e il conseguente giudizio reso.
Ne consegue che non è sufficiente un mero controllo da parte del tribunale circa la formale esistenza delle dichiarazioni dello stesso esperto che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede: è necessario che tali dichiarazioni siano motivate e trovino riscontro nella documentazione in atti, pena l’irritualità della proposta e, di conseguenza, la sua inammissibilità.
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