L’INPS adegua le procedure alle novità ISEE 2026
In attesa dell’aggiornamento dei modelli, le modifiche consentiranno il calcolo dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione
Con il messaggio n. 102, pubblicato ieri, l’INPS ha fornito alcune indicazioni operative in materia di ISEE alla luce delle novità introdotte dall’art. 1 comma 208 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026).
Si ricorda che l’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) è lo strumento di valutazione della situazione economica delle famiglie per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo familiare del richiedente.
Ciò premesso, l’Istituto previdenziale ricorda che la citata disposizione della legge di bilancio 2026 è intervenuta con particolare riguardo alla franchigia della prima casa ai fini del calcolo dell’indicatore della situazione patrimoniale nonché alla scala di equivalenza.
Procedendo con ordine, si prevede l’incremento della soglia di esclusione della casa di abitazione per i nuclei residenti in abitazioni di proprietà ex art. 5 comma 2 del DPCM 159/2013, che passa da 52.500 a 91.500 euro, ovvero a 120.000 euro per i nuclei familiari residenti nei Comuni capoluogo delle città metropolitane (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Sassari, Torino e Venezia).
Tali soglie vengono eventualmente aumentate di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo.
Come accennato in precedenza, la legge di bilancio 2026 modifica alcune maggiorazioni della scala di equivalenza prevista dall’Allegato 1 al DPCM 159/2013, con particolare riguardo alla maggiorazione per numero dei figli.
Nello specifico, vengono rimodulate le maggiorazioni previste dalla lett. a) dell’Allegato 1 nel modo seguente:
- 0,1 in caso di nuclei familiari con 2 figli;
- 0,25 in caso di 3 figli;
- 0,40 in caso di 4 figli;
- 0,55 in caso di almeno 5 figli.
Tuttavia, le novità in questione valgono solo per specifiche prestazioni, ossia:
- l’assegno di inclusione (Adi) e il supporto per la formazione e il lavoro (SFL) di cui al DL 48/2023;
- l’assegno unico e universale ex art. 1 del DLgs. 230/2021;
- il bonus asilo nido di cui l’art. 1 comma 355 della L. 232/2016;
- il bonus nuovi nati ex art. 1 comma 206 della L. 207/2024.
Alla luce di quanto esposto, nel messaggio in commento si rende noto che in attesa dell’aggiornamento del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), dell’attestazione ISEE, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, da approvare con apposito decreto interministeriale, l’INPS ha modificato le procedure per consentire, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il calcolo dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.
Nel dettaglio, a seguito di tali modifiche, nel Quadro A “Nucleo familiare”, Sezione “nuclei familiari con almeno tre figli” del Modulo MB.1 della DSU Mini e della DSU Integrale, nonché del Modulo FC.4 (Modulo aggiuntivo) della DSU Integrale, nei campi “N.__ figli di cui conviventi __” è possibile indicare anche il valore “2”.
Inoltre, considerato che l’ISEE è ora più favorevole rispetto a quelli utilizzati fino al 31 dicembre 2025, le lavorazioni delle domande di Adi, SFL e “bonus nuovi nati”, da definire con riferimento all’ISEE 2026, che avrebbero esito negativo, vengono temporaneamente sospese in attesa di disporre dell’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione.
Una volta concluse le attività di aggiornamento delle procedure, l’INPS calcolerà in automatico l’ISEE in argomento per tutte le DSU presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026, e completerà le lavorazioni sospese indicate in precedenza e ricalcolerà le prestazioni definite con riferimento all’ISEE 2026, per le quali l’ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione determina un importo più favorevole.
Si ricorda infine che per l’assegno unico e universale, l’importo mensile spettante per le mensilità di gennaio e febbraio 2026 è calcolato con riferimento all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2025.
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