Individuati i destinatari delle politiche attive previste dalla legge sull’oblio oncologico
Si considerano «persone guarite da patologie oncologiche» sia i soggetti dichiarati guariti sia i soggetti sottoposti a trattamenti prolungati
Con un comunicato di ieri, il Ministero del Lavoro ha informato che, a seguito del confronto con le associazioni dei pazienti, è stato adottato il decreto n. 4/2026 di attuazione della L. 193/2023 sull’oblio oncologico in relazione alle specifiche politiche attive per assicurare eguaglianza nell’inserimento e nella permanenza nel lavoro.
Il decreto è stato adottato in attuazione del comma 2 dell’art. 4 di tale legge, che dispone la promozione con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro della Salute – sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore (c.d. RUNTS) o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro – di specifiche politiche attive “per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell’inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi”.
A seguito della pubblicazione dell’Avviso pubblico per acquisire le manifestazioni di interesse di tali organizzazioni a partecipare alla procedura finalizzata all’adozione del decreto, hanno manifestato il suddetto interesse quattro organizzazioni di pazienti oncologici che, invitate all’incontro tenutosi il 13 novembre 2024, hanno espresso osservazioni e proposte, in particolare in riferimento all’interpretazione dell’espressione “persone che sono state affette da una patologia oncologica”.
Il decreto n. 4/2026, quindi, individua in primis all’art. 1, quali destinatari delle specifiche misure di politiche attive, tutti coloro che siano stati affetti da patologia oncologica ai sensi della citata L. 193/2023, considerando come “persone guarite da patologie oncologiche” sia i soggetti dichiarati guariti dal cancro, sia i soggetti che, pur in assenza di evidenza attuale di malattia, siano sottoposti a trattamenti prolungati, come trattamenti adiuvanti o di follow up, condizione che non consente di ritenerli malati ma nemmeno di dichiararli guariti.
I predetti soggetti, indicati all’art. 1, vengono considerati soggetti in condizione di fragilità, cosicché risultano beneficiari: del Programma GOL (Garanzia di occupabilità dei lavoratori); del Fondo nuove competenze; dell’assegno di inclusione (c.d. Adi); del Supporto per la formazione e il lavoro (c.d. SFL) ex art. 12 del DL 48/2023, nonché degli accomodamenti ragionevoli (di cui l’art. 5-bis della L. 104/92, introdotto dall’art. 17 comma 1 del DLgs. 62/2024, ne fornisce da ultimo la definizione).
Proprio con riferimento agli accomodamenti ragionevoli, nel decreto si precisa che consistono nelle modifiche e negli adattamenti necessari, che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo, al fine di garantire il godimento effettivo e tempestivo dei diritti civili e sociali in base al principio di uguaglianza, e che i soggetti in questione, destinatari delle specifiche misure di politiche attive, hanno diritto agli stessi per “un lavoro dignitoso, inclusivo e compatibile” con il loro stato di salute. I datori di lavoro, previa integrazione della valutazione dei rischi di cui all’art. 17 comma 1, lett. a) del DLgs. 81/2008 e sentito il medico competente, sono quindi tenuti ad adottare misure che consentano ai lavoratori di rientrare o permanere nel posto di lavoro, ma anche di conciliare le esigenze di cura con l’attività lavorativa ed evitare discriminazioni.
Si ricorda che, sempre in attuazione delle disposizioni contenute nella L. 193/2023, con decreto del 5 luglio 2024 sono state disciplinate le modalità e le forme per il rilascio del certificato di oblio oncologico (si veda “Certificato di oblio oncologico da rilasciare entro 30 giorni dalla richiesta” del 3 agosto 2024).
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