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LAVORO & PREVIDENZA

Nel commercio Federterziario retribuzioni più alte da dicembre 2025

Definite le causali aggiuntive che legittimano l’apposizione di un termine fino a 24 mesi

/ Andrea MEROLA

Mercoledì, 21 gennaio 2026

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Il 29 dicembre 2025 è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL 5 agosto 2019 applicabile al personale dipendente delle micro, piccole e medie imprese del settore terziario, commercio e servizi aderenti a Federterziario scaduto il 31 dicembre 2022 (codice CNEL: H02P). La nuova disciplina decorre dal 29 dicembre 2025 e rimarrà in vigore fino al 28 dicembre 2028.

Il rinnovo del contratto interviene a poco meno di due anni di distanza dalla precedente intesa, datata 25 gennaio 2024 (si veda “Nel Commercio acconti economici da maggio per gli aderenti a Federterziario” del 17 febbraio 2024) con cui le medesime Parti avevano previsto l’erogazione di un’anticipazione sui futuri aumenti contrattuali con decorrenza dal 1° maggio 2024 e la corresponsione di un’indennità una tantum di 200 euro da erogare per metà in aprile e per metà in settembre 2024.

Dal punto di vista economico l’Accordo prevede incrementi della retribuzione conglobata nazionale con decorrenza 1° dicembre 2025, 1° luglio 2026 e 1° marzo 2027. Di seguito sono riportati i nuovi importi applicabili dallo scorso mese di dicembre: liv. Q, 2.989,89 euro; liv. 1, 2.508,10 euro; liv. 2, 2.238,26 euro; liv. 3, 1.987,11 euro; liv. 4, 1.786,87 euro; liv. 5, 1.661,54 euro; liv. 6, 1.542,73 euro, liv. 7, 1.397,16 euro. Le imprese che non abbiano fatto a tempo a riconoscere l’aumento già con il cedolino dello scorso mese di dicembre dovranno prevedere nella busta paga di gennaio un arretrato retributivo pari al valore dell’incremento mensile, cui aggiungere il valore relativo al riflesso sulla tredicesima mensilità.

Risulta altresì incrementato da 265 a 280 euro il valore dell’indennità di funzione mensile spettante ai quadri.

In ambito normativo si segnala, in materia di lavoro a tempo determinato, l’individuazione delle causali “contrattuali” che consentono l’apposizione di un termine di durata (in fase di stipula iniziale o di successiva proroga) eccedente i 12 mesi, purché compreso entro il limite massimo di 24 mesi. Alcune di tali causali si riferiscono a situazioni soggettive del lavoratore, quali l’età inferiore ai 29 o superiore ai 45 anni, l’essere cassaintegrato o percettore di NASpI, l’essere disoccupato o inoccupato da almeno 8 mesi, l’essere donna (senza distinzione di età) priva di impiego retribuito da 6 mesi e risiedente in area geografica dove il tasso di occupazione femminile è inferiore di almeno il 25% rispetto a quello maschile.

Altre causali sono invece riconducibili a situazioni di carattere organizzativo o a situazioni contingenti del mercato; tra queste si richiamano i periodi di intensificazione di attività legate a saldi, fiere, festività natalizie o pasquali; le punte di maggiore attività connessa alla sostituzione, all’introduzione di sistemi diversi di contabilità e di controllo ovvero di sistemi di digitalizzazione o di riduzione dell’impatto ambientale; l’esecuzione di progetti, programmi e servizi definiti o predeterminati nel tempo per i quali siano necessarie competenze non presenti in organico; la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto.

Per quanto riguarda la bilateralità le Parti hanno individuato Ebintur quale nuovo ente bilaterale, con contribuzione pari allo 0,30% della retribuzione normale così distribuito: 0,20% a carico del datore di lavoro e 0,10% a carico del lavoratore. Il datore di lavoro che ometterà il versamento dei relativi contributi sarà tenuto a corrispondere un elemento distinto della retribuzione non assorbibile pari allo 0,60% per 14 mensilità.

In tema di assistenza sanitaria integrativa le Parti hanno previsto l’iscrizione al Fondo Previlavoro Italia per tutti i dipendenti, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori con contratto a termine di durata pari ad almeno 12 mesi (con possibilità per il datore di lavoro di iscrivere anche i dipendenti a termine con contratto di durata tra 3 e 12 mesi e i collaboratori con contratti previsti dal CCNL, come ad esempio i co.co.co.). La quota di contribuzione è stata fissata in 129 euro annui a carico del datore di lavoro a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno. Il datore di lavoro che ometta il versamento di tale quota sarà tenuto a corrispondere al dipendente un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 18 euro mensili per 13 mensilità.

Per le altre novità si rinvia al testo integrale dell’Accordo.

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