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IL CASO DEL GIORNO

Riconoscimento del privilegio con espressa indicazione del creditore

/ Antonio NICOTRA

Mercoledì, 28 gennaio 2026

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In sede di verifica fallimentare dei crediti e in quella successiva dell’opposizione allo stato passivo, ai fini del riconoscimento del diritto al trattamento in via privilegiata, ovvero prededuttiva, del credito insinuato rispetto a quello degli altri creditori, si rende necessario per il creditore indicare espressamente nella domanda la natura del credito (Cass. nn. 10990/2021, 2287/2024 e 33008/2019), in applicazione del principio generale di cui all’art. 99 c.p.c., valevole anche per le procedure concorsuali di ammissione dei crediti al passivo.

Sul tema, una parte della giurisprudenza di legittimità (Cass. 20 settembre 2021 n. 25316) è giunta a sancire che la volontà del creditore che intenda ottenere l’insinuazione in collocazione privilegiata sarebbe desumibile, in assenza di una espressa richiesta di riconoscimento della prelazione, dalla chiara esposizione della causa del credito, dovendosi determinare l’oggetto della domanda giudiziale alla stregua delle complessive indicazioni contenute in quest’ultima e dei documenti alla stessa allegati.

La Suprema Corte, in verità, anche in precedenti interventi aveva ritenuto che il privilegio sarebbe stato concesso nel caso in cui la volontà del creditore di ottenere l’insinuazione al passivo fallimentare del proprio credito, con la collocazione privilegiata, potesse chiaramente desumersi “dalle complessive indicazioni contenute nella domanda e dalla chiara esposizione della causa del credito in relazione alla quale essa è richiesta” (Cass. nn. 8636/2018, 17710/2014 e 7287/2013).

L’indicazione – nella domanda di insinuazione al passivo – “di un titolo di prelazione”, ex art. 93 comma 3 n. 4 del RD 267/42, costituisce, tuttavia, un elemento necessario del ricorso, con la conseguenza che la relativa omissione o assoluta incertezza non ne determinano, come accade per i requisiti di cui ai nn. 1), 2) e 3) del medesimo comma, l’inammissibilità (della domanda), ma solo la degradazione del credito a chirografario (Cass. nn. 15702/2011 e 4306/2012).
Appare, quindi, dirimente, ai sensi dell’art. 93 comma 3 n. 4 del RD 267/42, la specifica indicazione del “titolo”, inteso come causa del credito alla quale accede la domanda di riconoscimento del privilegio.

Formulata da parte del creditore la domanda di riconoscimento della prelazione, sulla base dell’indicazione del titolo preferenziale in relazione alla causa giustificatrice del credito, rientra nella sfera di azione del giudice ricercare la norma di riferimento giustificatrice del suddetto titolo di preferenza rispetto ai creditori insinuati (Cass. n. 32951/2024).
In tema di accertamento del passivo, inoltre, la domanda di insinuazione presentata senza specifica richiesta del privilegio non può essere integrata mediante ulteriore atto successivo al deposito, da parte del curatore, dello stato passivo, ex art. 95 comma 2 del RD 267/42, configurando tale richiesta come una mutatio e non una emendatio libelli e derivandone, nella fase sommaria e per la perentorietà dei termini ivi previsti, il riconoscimento del credito come chirografo.
La non sanabilità dell’omissione (o dell’assoluta incertezza) delle ragioni della prelazione implica, da un lato, che lo stesso credito – con la richiesta del privilegio e senza il ritiro della domanda tempestiva – non possa essere insinuato in via tardiva e, dall’altro, il rigetto dell’opposizione allo stato passivo (Cass. nn. 15702/2011, 1331/2017 e 26225/2017).

Siffatti principi sono stati confermati, da ultimo, dalla Cassazione, nell’ordinanza n. 33076 del 18 dicembre 2025, con applicabilità dei medesimi anche per la nuova disciplina del Codice della crisi, con particolare riferimento all’art. 201 comma 3 lett. d) del DLgs. 14/2019, il cui contento è sostanzialmente corrispondente a quello dettato dal precedente regime normativo all’art. 93 comma 3 n. 4 del RD 267/42.
La nuova disciplina dell’accertamento del passivo (e delle relative impugnazioni) si pone, infatti, in continuità con quella già prevista dalla legge fallimentare.

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