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Da registrare in caso d’uso l’accordo tra professionisti associati per l’indennizzo del pensionato

L’Agenzia delle Entrate si esprime su un accordo formato per corrispondenza; in caso di registrazione, l’imposta di registro è dovuta al 3%

/ Anita MAURO

Mercoledì, 14 gennaio 2026

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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 3, pubblicata ieri, si occupa – sotto il profilo dell’imposta di registro – degli accordi assunti, nel contesto dell’associazione tra professionisti, quando uno degli associati va in pensione.

Il caso di specie riguardava uno studio notarile costituito, sotto forma di associazione tra professionisti, da tre notai, nel 2008.
I patti associativi prevedono (per quanto qui interessa), che “la qualità di associato si perde per pensionamento, volontario o legale” e riconoscono a colui “che cessa di essere associato per pensionamento o incapacità permanente” il diritto alla liquidazione di “una somma a titolo di indennizzo a carico dell’Associazione”.

In questo contesto, nel giugno 2025 uno dei tre notai associati raggiunge il pensionamento. In conseguenza di ciò egli perde, da un lato, la qualità di associato, ma dall’altro matura il diritto alla percezione, da parte dell’associazione, della somma, a titolo di indennizzo, prevista dai patti associativi.

L’associazione si consolida, quindi, tra i professionisti rimasti, i quali “andranno di comune accordo a determinare la somma che l’Associazione deve corrispondere all’associato uscente, con pagamento rateale che verrà eseguito nel quinquennio successivo alla cessazione del vincolo” mediante 60 mensilità di pari importo. Tale accordo verrà formato per corrispondenza “non essendo richiesta ad substantiam la forma contrattuale scritta”. Sugli obblighi di registrazione di questo accordo verte l’interpello presentato dai notai all’Agenzia delle Entrate.

I professionisti interpellanti ritengono che la registrazione sia obbligatoria solo in caso d’uso, in forza del combinato disposto degli artt. 1 della Tariffa, parte II e 2 e 4 della Tariffa, parte I, allegate al DPR 131/86.
Va ricordato, infatti, che l’art. 1 della Tariffa parte II prescrive la registrazione solo in caso d’uso (art. 6 del DPR 131/86) per alcune tipologie di atti “formati mediante corrispondenza”, purché per essi non sia richiesta a pena di nullità la forma scritta dal codice civile. Si tratta, in particolare, degli atti indicati:
- nell’art. 2 comma 1 della Tariffa, parte I, ovvero gli atti traslativi aventi ad oggetto beni diversi dagli immobili;
- nell’art. 3 della Tariffa, I, ovvero gli atti dichiarativi;
- nell’art. 6 della Tariffa, I, ovvero le cessioni di crediti;
- nell’art. 9 della Tariffa, I, ovvero gli atti a contenuto patrimoniale non disciplinati da altre disposizioni;
- nell’art. 10 della Tariffa, I, ovvero i contratti preliminari.

Secondo i notai istanti, l’accordo in questione sarebbe riconducibile all’art. 4 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, che disciplina gli atti delle società e delle associazioni, in particolare ove prevede, per l’assegnazione di somme di denaro agli associati, l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.

L’Agenzia delle Entrate condivide la conclusione proposta dagli interpellanti (registrazione in caso d’uso, in ragione della forma per corrispondenza) ma non la norma di riferimento e afferma, invece, che l’accordo in questione sia riconducibile all’art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, che contempla gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, soggetti (in caso di registrazione, anche volontaria) all’imposta di registro del 3%.

In particolare, secondo l’Agenzia, l’accordo in questione non configura, in realtà, una delibera “dell’associazione” in senso stretto e per questo motivo non è riconducibile all’art. 4 della Tariffa parte I: “la delibera, in quanto atto collegiale, è espressione della sola volontà dell’ente associativo” mentre l’accordo di cui si sta parlando “rappresenta, di converso, il punto d’incontro tra le volontà dell’ente associativo e di una parte diversa (in questo caso il notaio uscente)“.

Inoltre, come rilevato nella circ. 29 maggio 2013 n. 18, l’assegnazione (di cui all’art. 4 della Tariffa, parte I) “non è altro che l’operazione contraria rispetto all’atto di conferimento” e proprio in ragione di ciò è soggetta allo stesso trattamento previsto per la costituzione o l’aumento del capitale o del patrimonio.

Pertanto, se anche l’accordo sull’indennizzo spettante al notaio uscente venisse assunto con delibera dell’associazione non potrebbe essere qualificato come “operazione contraria rispetto all’atto di conferimento”, anche perché “riferito, probabilmente, ad importi (anche significativamente) maggiori e diversi rispetto all’apporto iniziale”.

Per queste ragioni, secondo l’Agenzia, l’accordo sull’indennizzo nel caso di specie non è riconducibile all’art. 4 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86. Esso va, invece, ricondotto all’art. 9 della Tariffa, parte I, che contempla gli “atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”, soggetti all’imposta di registro del 3%.
Ciò nonostante, la conclusione non cambia: posto che l’accordo viene formato per corrispondenza, la registrazione è obbligatoria solo in caso d’uso.

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