Tre regole di distribuzione nel concordato in continuità
Il valore di liquidazione con priorità assoluta, l’eccedenza con priorità relativa e le risorse esterne con libero riparto
In sede di omologazione del concordato in continuità, in assenza di voto unanime dei creditori, il Tribunale, su richiesta del debitore o con il suo consenso in caso di proposte concorrenti, deve verificare le condizioni di cui al comma 2 dell’art. 112 del DLgs. 14/2019 (CCII) e, in particolare, che:
- il valore di liquidazione, ex art. 87 comma 1 lett. c) del CCII, sia distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione;
- il valore eccedente sia distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi di pari grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo l’art. 84 comma 7 del CCII;
- nessun creditore riceva un importo superiore a quello del proprio credito;
- la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata dai titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell’approvazione a maggioranza delle classi, da almeno una classe di creditori: ai quali è offerto un importo non integrale del credito; che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l’ordine delle cause legittime di prelazione anche sull’eccedenza.
La distribuzione dell’attivo, per la giurisprudenza, si articola secondo le direttrici c.d. verticali e orizzontali. In forza della direttrice c.d. verticale, il complessivo attivo deve essere suddiviso tra il valore di liquidazione ed il (plus) valore eccedente (c.d. surplus concordatario). Al riguardo, l’art. 84 comma 6 del CCII non costituisce una semplice “revisione” dei previgenti artt. 160 e 161 del RD 267/42, ma introduce un precetto nuovo (Cass. n. 22474/2024).
Secondo la giurisprudenza (App. Milano 26 giugno 2025), infatti, l’art. 84 comma 6 del CCII definisce tre differenti regole di distribuzione delle risorse nel concordato in continuità:
- il valore di liquidazione va distribuito secondo la regola della priorità assoluta (APR);
- il valore eccedente, invece, può essere distribuito in base al criterio della priorità relativa (RPR);
- le risorse esterne possono, infine, essere ripartite liberamente, essendo valori esterni al patrimonio (presente e futuro) dell’impresa.
Il valore di liquidazione, ex art. 84 comma 6 primo periodo del CCII (coerentemente con la regola sul concorso dei creditori ex artt. 2740 e 2741 c.c.), deve essere distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione (c.d. “Absolute Priority Rule” o “APR”). Il creditore di rango inferiore può essere soddisfatto solo dopo l’integrale soddisfazione del creditore di rango superiore.
Per il valore eccedente – identificato nel surplus derivante dalla continuità aziendale (Trib. Aosta 5 giugno 2024 n. 7), ossia il delta tra il valore di liquidazione e il maggior prezzo in concreto ricavato dalla cessione dell’azienda nella procedura concordataria (Trib. Reggio Emilia 18 marzo 2025) – l’art. 84 comma 6 secondo periodo del CCII, ne consente la distribuzione in deroga alla priorità assoluta.
Tale distribuzione richiede che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore (c.d. “Relative Priority Rule” o “RPR”). Ne consegue che, mediante il valore eccedente quello di liquidazione – e con le risorse esterne (cfr. App. Brescia 13 novembre 2024 e Trib. Mantova 14 marzo 2024) – è ammissibile il pagamento di crediti di rango inferiore anche se quelli di rango superiore non sono stati integralmente pagati, a condizione che i crediti inseriti in una classe ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.
Le condizioni di cui ai punti a) e b) dell’art. 112 comma 2 del CCII non impongono, invece, per il cross class cram down, che il piano debba fondarsi sulla liquidazione dei beni e sul surplus generato dalla continuità, ma stabiliscono che, ove il piano preveda la distribuzione di attivo definibile come valore di liquidazione o eccedenza dello stesso, il debitore rispetti le regole rispettivamente dell’APR e della RPR (Trib. Pavia 2 aprile 2025). Per la distribuzione c.d. orizzontale, viceversa, l’attenzione è rivolta ai rapporti tra creditori dello stesso rango, per cui opera la regola inderogabile della parità di trattamento e non discriminazione all’interno di ciascuna classe ex art. 112 comma 1 lett. e) del CCII.
Muovendo da tali presupposti, il Tribunale di Massa del 5 dicembre 2025 ha evidenziato come le due regole abbiano contenuto e campo di applicazione differente. Nello specifico, la parità di trattamento è imposta nel rapporto tra i creditori della stessa classe, diversamente la regola di non discriminazione disciplina il rapporto tra classi diverse dello stesso grado. Inoltre, mentre la parità di trattamento opera per tutte le tipologie di concordato e a prescindere dalla maggioranza raggiunta, la regola di non discriminazione opera solo nei concordati in continuità aziendale e qualora la proposta non abbia raggiunto l’unanimità delle classi.
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