Agevolato come impatriato l’ex frontaliere che lavorava per una società italiana
Può accedere al regime degli impatriati (art. 5 del DLgs. 209/2023) l’ex frontaliere che, dopo aver lavorato dall’estero per una società italiana, acquisisce la residenza in Italia continuando a lavorare per la medesima società italiana. Lo ha chiarito la risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 12 di ieri, 20 gennaio 2026.
Il caso di specie riguarda un dipendente che, dopo essere stato assunto da una società italiana nel 2016 per lavorarvi in presenza, si trasferisce all’estero dal 2018, continuando a prestare attività lavorativa per la medesima società italiana come frontaliere, per poi rientrare in Italia nel 2026 alle dipendenze della stessa società.
La questione verte quindi sulla possibilità di applicare il regime agevolato nei casi in cui, durante la permanenza estera, il lavoratore abbia prestato attività in Italia come frontaliere, alle dipendenze del medesimo datore per cui lavorerà al rientro.
L’Agenzia delle Entrate richiama, in primo luogo, i precedenti chiarimenti di prassi (tra gli altri, la risposta a interpello n. 66 del 6 marzo 2025) in cui si ammette la possibilità di fruire dell’agevolazione anche nell’ipotesi di continuità tra datore di lavoro ante e post rientro in Italia, fermo restando che, nel contesto della disciplina dettata dall’art. 5 del DLgs. 209/2023 ciò comporta l’allungamento del periodo di residenza estera richiesto, nella specie pari a sette anni (il datore di lavoro per cui aveva lavorato all’estero coincideva altresì con il datore di lavoro per cui era stato impiegato in Italia prima dell’espatrio).
In considerazione del fatto che il citato art. 5 non pone condizioni riguardo al luogo dove l’attività lavorativa deve essere svolta durante il periodo di residenza all’estero che precede il rientro in Italia, l’Agenzia delle Entrate ammette, risultando integrato il requisito della residenza estera di sette anni, la fruizione del beneficio.
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