Comunicati gli importi per il 2026 dell’assegno unico e universale
La fascia massima ISEE per quest’anno è pari a 46.582,71 euro
L’INPS, con la circolare n. 7 pubblicata ieri, 30 gennaio 2026, ha comunicato che anche per quest’anno non è necessario presentare una nuova domanda al fine di continuare a beneficiare dell’assegno unico e universale (c.d. AUU) se la domanda precedentemente trasmessa sia in stato “accolta” (quindi non deve risultare decaduta, revocata, rinunciata o respinta); l’Istituto ha poi indicato i valori degli importi e delle maggiorazioni dell’AUU, nonché le relative soglie ISEE, per il 2026.
L’Istituto ribadisce, quindi, che la domanda già accolta ha effetto per le annualità successive cosicché non occorre presentarne una nuova, fermo restando l’onere in capo al richiedente di comunicare eventuali variazioni e la necessità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il 2026 entro il prossimo 30 giugno: se presentata entro tale termine, gli importi eventualmente già erogati per l’anno 2026 verranno adeguati a decorrere dal mese di marzo 2026 mediante corresponsione dei relativi arretrati.
In assenza dell’ISEE, a partire dal mese di marzo 2026 l’importo dell’AUU viene calcolato con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.
All’Allegato n. 1 della circolare in esame sono indicati i valori dal 1° gennaio 2026 degli importi e delle maggiorazioni spettanti per l’AUU e delle relative soglie ISEE in considerazione della variazione percentuale, calcolata dall’ISTAT, pari nel 2025 a +1,4%. Ai sensi dell’art. 4 comma 11 del DLgs. 230/2021, gli importi della prestazione e le relative soglie ISEE sono infatti adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della vita, ossia dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, la cui variazione è a cura dell’ISTAT.
Le “maggiorazioni mensili 2026” indicate nell’Allegato n. 1 riguardano i figli con disabilità non autosufficienti, con disabilità grave o con disabilità media di età inferiore a 21 anni; nella categoria “Altre maggiorazioni” sono ricomprese le maggiorazioni per i figli ulteriori al secondo, i figli per madre di età inferiore a 21 anni e il c.d. “bonus secondo percettore di reddito”.
Continuano poi a sussistere le seguenti maggiorazioni per:
- i nuclei con figli di età inferiore a un anno (è prevista, per ciascun figlio di età inferiore a un anno, la maggiorazione dell’importo dell’AUU calcolato sulla base delle soglie ISEE 2026 nella misura del 50% fino al compimento del primo anno di vita del bambino);
- i nuclei familiari con almeno tre figli e indicatore ISEE, neutralizzato ai fini AUU, pari o inferiore alla fascia massima ISEE (per l’anno 2026 pari a 46.582,71 euro); anche in tal caso per ciascun figlio nella fascia di età da uno a tre anni l’importo dell’AUU calcolato sulla base delle soglie ISEE 2026 è incrementato nella misura del 50%);
- nuclei familiari con almeno quattro figli a carico (una maggiorazione forfetaria pari a 150 euro).
L’INPS informa che gli importi e le maggiorazioni dell’AUU della mensilità di febbraio 2026 saranno erogati con i valori della citata tabella di cui all’Allegato n. 1; gli adeguamenti dell’AUU relativi, invece, alla mensilità di gennaio 2026 saranno corrisposti a partire dalla mensilità di marzo 2026.
Infine, con riferimento al disposto di cui all’art. 1 comma 208 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), che ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l’ISEE per prestazioni familiari e per l’inclusione da utilizzare per specifiche prestazioni, tra cui l’AUU, l’Istituto evidenzia che il citato ISEE è utilizzato per calcolare l’importo dell’AUU a decorrere dalla mensilità di marzo 2026, in quanto le mensilità di gennaio e febbraio 2026 sono calcolate con riferimento all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2025.
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