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IMPRESA

Procedere nei confronti delle società per reati 231 è un obbligo per il PM

Nella proposta di riforma in materia si sollecita l’introduzione di un’espressa previsione sull’obbligo di procedere a iscrizione dell’illecito dell’ente

/ Ciro SANTORIELLO

Lunedì, 2 febbraio 2026

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Nel processo penale, per valutare l’eventuale responsabilità da reato delle società, laddove il pubblico ministero non ritenga di dover esercitare l’azione penale, lo stesso – anziché fare istanza di archiviazione al giudice delle indagini preliminari – dispone il diretto invio degli atti all’archivio.
Questa particolare procedura, così diversa da quella prevista nel processo nei confronti di persone fisiche, ha consentito l’introduzione di una prassi per cui – nella convinzione della mera discrezionalità dell’iniziativa sanzionatoria amministrativa – nell’assoluta maggioranza dei casi gli illeciti societari da reato vengono ignorati dalle procure, le quali non provvedono nemmeno all’annotazione di cui all’art. 55 del DLgs. 231/2001 proprio sulla scorta della considerazione che un tale inadempimento non sarebbe soggetto ad alcun controllo da parte del GIP.

Questa prassi ha ricevuto in questi giorni un doppio stop.
In primo luogo, la Cassazione, con la sentenza n. 143/2026, ha affermato che il pubblico ministero che proceda per un reato presupposto della responsabilità degli enti e disponga di elementi idonei a dar avvio alle indagini nei confronti dell’ente, è obbligato a procedere al relativo accertamento, posto che – pur non applicandosi il principio costituzionale dettato dall’art. 112 Cost. – l’obbligatorietà del perseguimento degli illeciti da reato degli enti discende ex se dalla previsione normativa che ha introdotto tale forma di responsabilità.

Secondo i giudici di legittimità, è irrilevante la menzionata disciplina in tema di archiviazione: con la procedura dettata dall’art. 58 del DLgs. 231/2001 il legislatore, infatti, ha solo inteso introdurre una semplificazione nel procedimento, ritenendo non necessaria l’adozione di un decreto di archiviazione da parte del GIP, senza che ciò abbia inciso affatto sull’obbligo del pubblico ministero di attivarsi per l’accertamento dell’illecito dell’ente, sia pur al solo fine di disporre la successiva archiviazione, con decisione che è soggetta al controllo da parte del Procuratore generale, cui va comunicato il decreto motivato di archiviazione e che, ove dissenta, può procedere direttamente alla contestazione dell’illecito amministrativo.

In secondo luogo, in questi giorni il Tavolo tecnico per la revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche istituito presso il Ministero della Giustizia ha presentato la propria Relazione e proposta di riforma del decreto 231. In tale documento, per l’appunto, si sollecita l’introduzione di un’espressa previsione che disponga per il pubblico ministero l’obbligo di procedere a iscrizione dell’illecito dell’ente e soprattutto la modifica del citato art. 58, sostituendo l’attuale congegno dell’archiviazione diretta con quello, consonante con l’istituto codicistico disciplinato dagli artt. 408 ss. c.p.p., della richiesta di archiviazione presentata al giudice per le indagini preliminari (art. 58 comma 1), organo competente a decidere (art. 58 comma 2) e titolare dei poteri di controllo circa l’effettiva sussistenza delle condizioni per l’eventuale dismissione dell’obbligo di agire del pubblico ministero.

Da ultimo, ritornando alla decisione n. 143/2026 della Cassazione, in tale pronuncia opportunamente si sottolinea come l’obbligo, già attuale, per il PM di procedere nei confronti dell’ente abbia dirette ricadute sul delicato tema dei rapporti tra le misure cautelari applicabili alla persona fisica, autore del reato presupposto, e quelle previste nei confronti dell’ente.

Valutazione complessiva per le misure cautelari nei reati presupposto

Infatti, nel caso di commissione di reati che costituiscono anche il presupposto della responsabilità da reato degli enti, il giudizio di proporzionalità e adeguatezza delle misure deve essere svolto secondo una valutazione complessiva, sulla cui base stabilire se e quale misura sia idonea a contenere il rischio di reiterazione, al fine di evitare che si addivenga alla non necessaria compressione dei diritti della persona fisica lì dove ciò non è strettamente necessario, essendo maggiormente adeguate le misure cautelari adottabili nei confronti dell’ente e dunque l’omessa attivazione dei poteri di indagine e, quindi, anche delle correlate iniziative cautelari esperibili a carico degli enti, non può legittimare il pubblico ministero a concentrare la risposta repressiva nei soli confronti della persona fisica.

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