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Sabato, 24 gennaio 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Risarcimento per lucro cessante con regime delle plusvalenze su partecipazioni

/ Salvatore SANNA

Sabato, 24 gennaio 2026

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Un caso interessate dal punto di vista fiscale è rappresento dalla qualificazione dell’importo a titolo di risarcimento del danno che viene percepito a seguito di una transazione collegata alla propria partecipazione al capitale di una società.

In particolare, la sentenza della Cassazione n. 5275/2022 è intervenuta in merito al risarcimento a beneficio di una contribuente (persona fisica) a seguito di un aumento di capitale illegittimo che ha diluito la propria quota di partecipazione prima della sua cessione.
Infatti, qualora non vi fosse stata la delibera di aumento del capitale, la partecipazione sarebbe stata venduta ad un prezzo di molto superiore a quello effettivamente applicato.

In tale intervento giurisprudenziale viene analizzata la possibilità di assoggettare al regime del capital gain ex artt. 67 e 68 del TUIR le somme percepite nel caso di specie.
Secondo l’art. 6 comma 2 del TUIR, i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

Sul punto, la Suprema Corte osserva che per verificare l’assoggettamento a tassazione dei proventi risarcitori, ai sensi dell’art. 6 del TUIR, si deve considerare la natura del ristoro, se costituente danno emergente o lucro cessante; si riconosce valenza reddituale soltanto ai proventi attribuiti a titolo di lucro cessante. Si ritiene necessario, quindi, individuare la funzione di ogni attribuzione patrimoniale, per verificare se è stata concessa per risarcire un danno o reintegrare un reddito.

La sentenza applica i principi che la giurisprudenza ha introdotto in merito ai risarcimenti relativi ai redditi da lavoro dipendente, rilevando che le somme percepite a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione solo se, e nei limiti in cui risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non sono assoggettabili a tassazione i risarcimenti intesi a riparare un pregiudizio di natura diversa (cfr. Cass. 21 febbraio 2019 n. 5108; Cass. 13 maggio 2009 n. 10972).

In particolare, si precisa che la normativa tributaria, diversamente da quella civilistica, prende in considerazione i compensi risarcitori in relazione alla loro “specifica destinazione funzionale”, dovendosi, quindi, distinguere tra le somme destinate alla mera reintegrazione dell’originaria situazione patrimoniale del danneggiato lesa (che, non potendosi considerare in alcun modo reddito, non sono suscettibili di tassazione in quanto danno emergente) e quelli, invece, destinati a sostituire i redditi non prodotti o perduti dal danneggiato (lucro cessante), i quali, per la loro natura di risarcimento in funzione surrogatoria del reddito imponibile, vanno sottoposti a tassazione (Cass. 30 novembre 2011 n. 25499).

Si osserva, poi, che nel caso di specie, la delibera di aumento di capitale ha provocato una perdita di valore della partecipazione, che è stata sostanzialmente “azzerata”. Inoltre, la contribuente è stata indotta a chiedere un finanziamento bancario per poter acquistare le nuove quote in aumento, stipulando un accordo anche per la cessione delle quote stesse all’ente finanziatore.

Tuttavia, la sentenza afferma che, ai fini della qualificazione delle somme percepite, non rileva il carattere “forzoso” di tale cessione, ma esclusivamente la natura del danno risarcito, ai sensi dell’art. 6 del TUIR, se “danno emergente”, quindi del tutto slegato dal reddito, oppure se “lucro cessante”, connotato dalla sua caratteristica essenziale di essere “sostitutivo di reddito”.

Di interesse vi è poi che la Cassazione enuncia dunque il seguente principio di diritto: “’il risarcimento del danno conseguente alla cessione di azioni a prezzo vile, a causa della condotta degli altri soci connotata da abuso di maggioranza, in violazione dell’art. 1375 cod. civ., come accertata dal giudice civile con sentenza definitiva, può costituire plusvalenza ai sensi degli artt. 67 e 68 del d.P.R. n. 917 del 1986, assoggettabile a tassazione, esclusivamente nell’ipotesi in cui tale cessione, a prescindere dalla situazione soggettiva del disponente, in termini di volontarietà o meno del compimento dell’atto, sia qualificabile come lucro cessante, e quindi, come voce sostitutiva di reddito, restando invece esente in caso di configurabilità del risarcimento come mero danno emergente”.

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