Condanne al pagamento di somme tra registro fisso e proporzionale
Decisivo per l’individuazione della disciplina applicabile l’intervenuto trasferimento di ricchezza
L’art. 37 comma 1 del DPR 131/86 stabilisce che “gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio [...] sono soggetti all’imposta di registro anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato [...]”. La concreta determinazione della misura del registro dovuto sui provvedimenti giudiziari sopra citati è rimessa all’art. 8 comma 1 della Tariffa Parte I allegata al DPR 131/86, che detta criteri di calcolo differenziati in base agli effetti (dichiarativi, costitutivi o di condanna) degli atti soggetti a registrazione, nonché alla tipologia di diritti sui quali questi sono destinati a incidere.
Proprio con riferimento a quest’ultima disposizione, una questione che assai spesso si presenta nella casistica giurisprudenziale concerne la riconducibilità di taluni provvedimenti giudiziari aventi a oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro entro il perimento applicativo: della lett. b), ove si prescrive l’assoggettamento al registro in misura proporzionale (con l’aliquota del 3%) in relazione agli atti dell’autorità giudiziaria “recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura”; ovvero della lett. e), la quale stabilisce che l’imposta di registro è dovuta nella misura fissa di 200 euro sui provvedimenti “che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto”.
I rapporti tra le lett. b) ed e) dell’art. 8 comma 1 della Tariffa Parte I allegata al DPR 131/86 sono stati efficacemente illustrati dalla Cassazione nelle ordinanze nn. 1329 e 1336, pubblicate entrambe il 21 gennaio 2026 e riferite: la prima, alla sentenza di condanna alla ripetizione dell’indebito; la seconda, alla sentenza che accoglie la revocatoria fallimentare di pagamenti eseguiti dal fallito nel c.d. periodo sospetto, ordinando la restituzione delle somme versate alla curatela.
Per i giudici di legittimità tra la lett. b) e la lett. e) dell’art. 8 comma 1 della Tariffa Parte I allegata al DPR 131/86 corre un rapporto di genere a specie, nel senso che la norma di cui alla lett. b) ha carattere di regola generale, mentre la previsione di cui alla lett. e) ha, rispetto a essa, carattere speciale, essendo volta a sottoporre a diversa disciplina fattispecie (in particolare i provvedimenti di condanna alla restituzione di somme o beni) che altrimenti ricadrebbero nella lett. b). Ad assumere un ruolo cruciale nell’individuazione della disciplina applicabile alle fattispecie concrete è la circostanza che il provvedimento giudiziario di condanna al pagamento di somme comporti un trasferimento di ricchezza dal debitore o al creditore, ovvero si limiti a ripristinare la situazione patrimoniale qua ante actum a fronte di un pagamento effettuato in assenza (originaria o sopravvenuta) di una valida causa giustificativa: nel primo caso, l’atto soggetto a registrazione è colpito dall’imposta in misura proporzionale ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. b) della Tariffa Parte I allegata al DPR 131/86; nel secondo, il registro è invece dovuto nella misura fissa di cui alla successiva lett. e).
Alla luce delle suesposte considerazioni, l’ordinanza n. 1329/2026 si è espressa nel senso dell’assoggettabilità della sentenza di condanna alla ripetizione dell’indebito all’imposta di registro fissa ex art. 8 comma 1 lett. e) del DPR 131/86, osservando che, in perfetta sintonia con la ratio sottesa alla lett. e) ora citata, l’effetto giuridico della sentenza di accoglimento dell’azione ex art. 2033 c.c. è ravvisabile nel mero recupero di beni al patrimonio del soggetto che abbia eseguito il pagamento in mancanza di una causa adquirendi.
L’ordinanza n. 1336/2026 ha per contro affermato che la sentenza di accoglimento della revocatoria fallimentare di un pagamento eseguito dal fallito anteriormente alla dichiarazione di fallimento sconta l’imposta di registro proporzionale di cui all’art. 8 comma 1 lett. b) della Tariffa Parte I allegata al DPR 131/86: il provvedimento giudiziario in questione, a differenza delle sentenze di nullità o annullamento di un atto o di risoluzione di un contratto, non opera alcuna caducazione dell’atto impugnato, il quale resta infatti in vita, anche se privo di efficacia nei confronti del fallimento e della procedura esecutiva (inefficacia relativa); pertanto, le conseguenti restituzioni non comportano il ripristino della situazione anteriore, ma un trasferimento di ricchezza in favore del fallimento, consentendo il recupero alla procedura esecutiva di beni che ne erano in precedenza sottratti.
Quest’ultimo orientamento è stato, peraltro, richiamato dalla recente ordinanza n. 1795/2026 della Cassazione a supporto dell’applicabilità del registro proporzionale ex art. 8 comma 1 lett. b) rispetto a una sentenza che, senza determinarne la “caducazione”, aveva accertato l’inefficacia nei confronti del privato di un decreto di esproprio, condannando la P.A. alla restituzione del bene e al risarcimento del danno: nella decisione si afferma che il capo condannatorio concernente la restituzione dell’immobile può essere ricondotto nell’ipotesi di cui alla lett. e) solo se “conseguente alla dichiarazione di nullità di un atto”.
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