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Lunedì, 23 febbraio 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Progetto di piano e relazione da differenziare per la composizione negoziata

/ Tommaso NIGRO

Lunedì, 23 febbraio 2026

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Nell’ambito del percorso di accesso alla composizione negoziata, e più in particolare con riferimento alla documentazione da caricare in piattaforma, la norma di cui all’art. 17 del DLgs. 14/2019 (CCII) dispone l’allegazione, tra gli altri, di: “b) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all’articolo 13, comma 2, e una relazione chiara e sintetica sull’attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare”.

A esplicitazione del dato normativo le indicazioni che si possono ritrarre dal documento reso disponibile sulla piattaforma nazionale delle Camere di Commercio dedicata alla composizione negoziata della crisi impongono poi, in chiave più esplicita e operativa, che l’allegazione contenga:
- un “progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni contenute nella lista di controllo (check list) di cui all’art. 13 comma 2 del CCII (Sez. II del decreto 21 marzo 2023 del Ministero della Giustizia)” che deve in particolare rappresentare: “l’ambito organizzativo dell’impresa, la rilevazione della situazione contabile e dell’andamento corrente, le strategie di intervento, le proiezioni dei flussi finanziari e il risanamento del debitore”;
- nonché una relazione chiara e sintetica sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa recante: la descrizione dell’impresa, dell’attività in concreto esercitata e del suo modello di business; la tipologia delle difficoltà economico-finanziarie e patrimoniali; un piano finanziario per i successivi sei mesi; le iniziative industriali che si intendono adottare (ad esempio, contenimento dei costi di struttura, nuovi canali di vendita, chiusura di linee produttive inefficienti.

L’interpolazione delle due indicazioni fornite, la prima normativa e la seconda di pura prassi, non pare condurre a un risultato del tutto organico, rendendo evidente la sovrapposizione dei concetti, così lasciando al redattore una certa discrezionalità nel programmare a livello contenutistico i due differenti documenti. Non sfugge, infatti, che quelle prescrizioni di prassi che si ritengono dover essere sviluppate nel corpo della “relazione chiara e sintetica”, risultano già contenute nel “progetto di piano di risanamento”, stante sia il richiamo testuale ad alcuni punti (ad es. ambito organizzativo e strategie di intervento), sia anche all’intera lista di controllo declinata nel decreto dirigenziale.

Ciò posto, per evitare che la “relazione chiara e sintetica” non si risolva in una mera riproposizione del progetto di risanamento e, soprattutto, per evitare che quest’ultimo venga “rallentato” nella sua stesura da informazioni a carattere meramente qualitativo, pare opportuna l’adozione di una soluzione di compromesso che, a ben vedere, consente di raggiungere il miglior quadro espositivo possibile.

In quest’ottica si rappresenta che il progetto di piano di risanamento va esposto nella sua migliore veste, ovvero in conformità ai “Principi per la redazione dei piani di risanamento” di CNDCEC e FNC (maggio 2022), senza “soggiacere”, nella redazione, ai pedissequi contenuti del decreto dirigenziale, potendo ipotizzare il seguente schema: company overview; il mercato di riferimento; analisi delle performance storiche; guidelines del piano industriale; highlights del piano industriale; guidelines della manovra finanziaria.

Tuttavia, per scongiurare il rischio che quest’ultimo documento possa essere ritenuto non perfettamente aderente alla check list, quand’anche lo stesso, nello schema proposto, si conformi perfettamente a elevati standard di redazione, pare opportuno proporre, nel contesto della “relazione chiara e sintetica”, un apposito paragrafo dedicato alla risposta dei singoli punti del questionario di cui alla Sezione II, rendendo così il quadro informativo esaustivo e completo. Si tratta di un rischio, per vero, remoto, posto che il medesimo decreto dirigenziale ricorda come le risposte alle domande contenute nella check list costituiscono le indicazioni operative per la redazione del piano, che devono intendersi come recepimento delle migliori pratiche di redazione dei piani d’impresa e non come precetti assoluti. Ciò in quanto “Il contenuto della check list prevista dal decreto dirigenziale dovrebbe consentire all’imprenditore che intende accedere alla composizione negoziata di redigere un piano di risanamento affidabile e all’esperto di valutarne la coerenza.”

Va, infine, chiarito che i due documenti, che toccano, ovviamente, temi comuni, tendono a differenziarsi, anche laddove si sovrappongano, per la caratteristica espositiva che, nel caso del “progetto di piano” assume la connotazione di documento a carattere prevalentemente “quantitativo”, lasciando alla “relazione chiara e sintetica” il compito di esplicitare più diffusamente, e in ottica maggiormente “discorsiva”, gli elementi e le assunzioni poste a base del piano, con la possibilità di fornire informazioni più ampie, anche in tema di organizzazione dell’impresa e dell’adeguatezza dei suoi assetti, nonché delle cause della crisi.

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