Contrasto al finanziamento del terrorismo non residuale rispetto all’antiriciclaggio
Nel documento del CNDCEC spunti operativi di supporto all’attività professionale
Negli ultimi anni il finanziamento del terrorismo ha assunto forme sempre più complesse e difficilmente intercettabili, allontanandosi dai canali tradizionali per sfruttare strumenti digitali, circuiti informali e modalità di raccolta frammentate.
Donazioni on line, piattaforme di crowdfunding, sistemi di pagamento innovativi e cripto-attività rappresentano oggi vettori di rischio che impongono un’evoluzione dei presìdi di prevenzione, sia sul piano normativo sia su quello operativo. In tale scenario, il contrasto al finanziamento del terrorismo non può più essere considerato una tematica residuale rispetto all’antiriciclaggio, ma costituisce una componente strutturale del sistema di tutela dell’integrità economico-finanziaria e della sicurezza collettiva.
Il quadro regolamentare europeo e nazionale ha progressivamente rafforzato l’attenzione su questo fenomeno, ampliando il perimetro degli obblighi e valorizzando un approccio basato sul rischio, capace di adattarsi ai mutamenti del contesto geopolitico, tecnologico ed economico. L’adozione del c.d. AML Package, l’istituzione dell’Autorità antiriciclaggio europea (AMLA) e le più recenti modifiche alla normativa interna testimoniano la volontà di costruire un sistema di prevenzione sempre più integrato, coerente e orientato all’effettività dei controlli.
In tale cornice si colloca il documento “Il contrasto al finanziamento del terrorismo”, pubblicato ieri dal CNDCEC che si prefigge un duplice obiettivo: da un lato offrire una ricognizione organica delle fonti normative e degli strumenti di contrasto; dall’altro richiamare l’attenzione della categoria sul ruolo attivo che i professionisti sono chiamati a svolgere nell’ambito del sistema di prevenzione.
Il commercialista, infatti, non è soltanto destinatario di obblighi formali, ma presidio qualificato nella lettura dei fenomeni economici e finanziari, chiamato a intercettare segnali di rischio anche laddove le operazioni appaiano, almeno in superficie, lecite o coerenti con l’attività dichiarata. La consapevolezza di questo ruolo – che è al tempo stesso tecnico, sociale ed etico – rappresenta il presupposto essenziale per un’applicazione efficace delle regole antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, in un’ottica che guarda alla prevenzione sostanziale e non al mero adempimento.
Sul piano operativo, il documento dedica ampio spazio agli obblighi antiriciclaggio dei commercialisti in relazione al contrasto al finanziamento del terrorismo, chiarendo sin da subito un aspetto di particolare rilievo: la normativa vigente non introduce adempimenti ulteriori o differenti rispetto a quelli già previsti per la prevenzione del riciclaggio, ma si fonda su presìdi unitari, destinati a operare in modo trasversale rispetto alle diverse tipologie di illeciti finanziari.
Ne consegue che l’attività del professionista continua a imperniarsi sui consueti obblighi di adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione di operazioni sospette, da applicare secondo l’approccio basato sul rischio. Il commercialista è quindi chiamato a valutare il profilo complessivo del cliente, dell’operazione e del contesto geografico, nella consapevolezza che il finanziamento del terrorismo può realizzarsi anche attraverso attività lecite o flussi finanziari apparentemente coerenti con l’operatività dichiarata.
In tale contesto viene evidenziato come l’impiego di strumenti tecnologici avanzati, inclusi quelli basati sull’intelligenza artificiale, presenti indubbi profili di potenzialità nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tuttavia, sottolinea il CNDCEC, rimane centrale la supervisione da parte del soggetto obbligato che deve interpretare criticamente i risultati forniti dai sistemi tecnologici alla luce delle informazioni qualitative disponibili.
Per le analisi del professionista, inoltre, assume particolare rilievo il richiamo all’Analisi nazionale del rischio. A partire dal 2025, infatti, il Comitato di sicurezza finanziaria ha affiancato alla tradizionale analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo una specifica mappatura dei rischi connessi al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Pur trattandosi di un fenomeno distinto, il documento evidenzia come le modalità operative e le tecniche di occultamento presentino significative aree di sovrapposizione, imponendo al professionista di tenerne conto nell’ambito delle valutazioni di rischio già previste, senza che ciò comporti l’introduzione di nuovi obblighi.
Infine, di particolare utilità pratica è l’appendice operativa, che raccoglie indicatori di anomalia, elementi di attenzione e criticità da valutare secondo l’approccio basato sul rischio. Questa sezione fornisce un supporto concreto all’attività professionale, agevolando l’individuazione di operatività potenzialmente connesse al finanziamento del terrorismo e della proliferazione, con riferimento, tra l’altro, a flussi verso Paesi ad alto rischio, utilizzo di circuiti non tracciabili, raccolte fondi on line poco trasparenti e possibili profili di vulnerabilità degli enti del Terzo settore.
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