Niente IVA per la distribuzione dei beni da parte dei gruppi di acquisto solidali
Le operazioni di distribuzione dei beni esclusivamente agli associati e senza applicazione di ricarichi, da parte di un gruppo di acquisto solidale, sono fuori campo IVA, in quanto non hanno natura commerciale ai sensi dell’art. 1 comma 267 della L. 244/2007, a condizione che sussistano le condizioni previste dall’art. 4 del DPR 633/72 nella sua formulazione applicabile sino al 31 dicembre 2035. È quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 20 pubblicata ieri, 27 gennaio 2026.
Si ricorda che i “gruppi di acquisto solidali” sono “soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita” (art. 1 comma 266 della L. 244/2007).
Nel documento di prassi è stato precisato, fra l’altro, che i gruppi di acquisto solidali, costituiti nella forma di associazione di promozione sociale (APS), trovano la loro collocazione nell’ambito del Codice del Terzo settore (DLgs. 117/2017) solo nell’eventualità in cui abbiano richiesto e ottenuto l’iscrizione nella sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) come APS, “in quanto associazioni di promozione sociale che svolgono nei confronti, tra l’altro, dei propri associati un’attività di interesse generale consistente nella promozione e tutela dei diritti dei consumatori”.
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