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Mercoledì, 18 febbraio 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Definita per gli avvocati la misura della contribuzione minima soggettiva per il 2026

È pari a 2.790 euro nella misura intera

/ Giada GIANOLA

Mercoledì, 18 febbraio 2026

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È stata aggiornata la sezione del sito web di Cassa forense relativa alle scadenze contributive per il 2026, con possibilità di generare, dallo scorso 11 febbraio, accedendo alla propria posizione personale, gli avvisi di pagamento relativi alle prime tre rate dei contributi minimi soggettivo e integrativo.

I contributi minimi obbligatori, quindi il contributo soggettivo minimo, quello integrativo e il contributo di maternità, per l’anno corrente dovranno essere versati: il 28 febbraio (prima rata); il 30 aprile (seconda rata); il 30 giugno (terza rata) e il 30 settembre (quarta rata). Il contributo di maternità, di successiva determinazione, viene riscosso in unica soluzione unitamente alla quarta rata. La Cassa specifica che se la scadenza cade in un giorno festivo (ad esempio, sabato o domenica), il termine è automaticamente prorogato al primo giorno feriale successivo (quindi la prima rata, essendo il 28 febbraio cadente di sabato, scadrà il 2 marzo 2026).

Il 31 ottobre 2026 è la scadenza per il versamento della contribuzione minima obbligatoria dovuta dai neo iscritti in corso d’anno e delle rateazioni di contributi minimi relativi ad anni precedenti, di quelle già concesse per accertamenti sanzionatori e delle rateazioni di istituti facoltativi.

Il Modello 5/2026 in relazione al reddito netto professionale dichiarato ai fini IRPEF e al volume di affari dichiarato ai fini IVA prodotti nell’anno precedente, così come dichiarati presso i competenti uffici fiscali, dovrà essere inviato entro il 30 settembre. Sulla base del Modello 5/2026 trasmesso, occorrerà versare i contributi dovuti in autoliquidazione in due rate di pari importo, la prima entro il 30 settembre e la seconda entro il 31 dicembre 2026. I contributi in autoliquidazione devono essere corrisposti esclusivamente tramite avvisi di pagamento generabili successivamente all’invio telematico del Modello 5 e personalizzati con F24 o PagoPA.
Sempre il 30 settembre scade, poi, il termine per inviare il Mod. 5/TER e per il pagamento del contributo integrativo in autoliquidazione connesso al Mod. 5/TER.

Quanto alla misura della contribuzione minima soggettiva obbligatoria dovuta per l’anno 2026, la stessa è stata stabilita dal Consiglio di Amministrazione in 2.790 euro nella misura intera e in 1.395 euro nella misura ridotta del 50%.
Per quanto concerne, invece, la misura della contribuzione minima integrativa obbligatoria, per l’anno 2026 il Consiglio di Amministrazione l’ha stabilita in 355 euro nella misura intera e in 177,50 euro nella misura ridotta.

I contributi minimi obbligatori sono riscossi esclusivamente tramite avvisi di pagamento PagoPA o modelli F24 (la relativa scelta di pagamento è irrevocabile), anche in compensazione con i crediti nei confronti dell’Erario e quelli da gratuito patrocinio. In merito alla compensazione, Cassa forense ha ricordato che in caso di utilizzo del modello F24 per il pagamento, per effettuare la compensazione con i crediti vantanti nei confronti dell’Erario e con i crediti da patrocinio a spese dello Stato occorre accedere ai canali Entratel o Fisconline per compilare telematicamente l’F24WEB, ricopiando i dati inseriti nel modello F24 personalizzato da Cassa (sez. Enti previdenziali) e indicando nella sezione “Erario” il codice tributo e l’importo del relativo credito oggetto di compensazione.

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