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FISCO

Giudice monocratico competente fino a 10 mila euro

Dal 2 maggio 2026 potrebbe essere innalzata la soglia di competenza del giudice unico

/ Rebecca AMATO

Sabato, 31 gennaio 2026

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Stando alla bozza circolata del decreto legge recante le “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 gennaio 2026, si prospetta una novità in tema di contenzioso tributario.
Si tratta dell’innalzamento della soglia di competenza del giudice monocratico che potrà decidere le controversie di valore sino a 10.000 rispetto agli attuali 5.000 euro.

L’art. 16 del decreto modificherebbe sia l’attuale art. 4-bis del DLgs. 546/92, sia, specularmente, l’art. 49 del DLgs. 175/2024, ovvero il Testo unico sulla giustizia tributaria che dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2027 (si rammenta che con il DL 200/2025, c.d. Milleproroghe, è slittata l’entrata in vigore di tutti i testi unici approvati).
La relazione illustrativa spiega che la modifica è tesa a ridurre i tempi del processo tributario di merito perseguendo “l’obiettivo di accelerare la definizione del contenzioso delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, sottraendo al giudice collegiale la decisione su controversie di modico valore”.

La medesima relazione rammenta che la modifica si pone in continuità con il precedente ampliamento della competenza per valore del giudice tributario in composizione monocratica.
Infatti, al giudice unico originariamente è stata devoluta la competenza per le controversie fino a 3.000 euro con la L. 130/2022, successivamente la soglia è stata innalzata a 5.000 euro con il DL 24 febbraio 2023 n. 13 (conv. L. 21 aprile 2023 n. 41) per i ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2023 e attualmente vigente.

Come prevede il comma 6 dell’art. 16 della bozza di decreto, l’innalzamento della soglia si applicherà ai ricorsi notificati a decorrere dal 2 maggio 2026.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 4-bis del DLgs. 546/92 per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell’art. 12 comma 2 del DLgs. 546/92, ovvero l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
Restano sempre escluse dall’attribuzione al giudice monocratico le liti di valore indeterminabile, come ad esempio l’impugnazione degli avvisi di classamento.

Nulla cambia per i difensori

Rimane invariata la soglia di 3.000 euro, che è limite oltre il quale vi è l’obbligo della difesa tecnica.
Per i difensori nulla cambia ai fini della stesura del ricorso, che andrà come di consueto rivolto alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e la causa verrà affidata non al collegio giudicante, ma al giudice monocratico. Infatti, ai sensi dell’art. 6 comma 1-bis del DLgs. 545/92, sono i Presidenti delle Corti di giustizia tributaria di primo grado ad assegnare il ricorso al giudice unico o al collegio.

Rammentiamo, infine, che lo svolgimento dell’udienza di discussione a trattazione pubblica (art. 34 del DLgs. 546/92), ovvero in contraddittorio, può avvenire alla presenza delle parti, o a distanza.
Infatti, con il DLgs. 30 dicembre 2023 n. 220, che ha introdotto l’art. 34-bis del DLgs. 546/92 per i ricorsi di primo grado del giudice sia unico che collegiale e di secondo grado notificati dal 5 gennaio 2024, si stabilisce che:
- l’udienza a distanza può essere chiesta da una sola delle parti con il ricorso o con atto da notificare alle altre parti e depositare sul SIGIT nei 10 giorni liberi prima dell’udienza;
- invece, se una parte chiede la discussione pubblica e l’altra da remoto la discussione avviene in presenza, fermo il diritto per il richiedente di collegarsi da remoto.

In passato, ovvero per i ricorsi notificati dal 1° gennaio 2023 e fino al 4 gennaio 2024, le udienze dinanzi al giudice monocratico si svolgevano esclusivamente a distanza, salvo una delle parti chiedesse la partecipazione in presenza per “comprovate ragioni” (cfr. art. 16 comma 4 del DL 119/2018 modificato dalla L. 130/2022 e poi abrogato dal DLgs. 220/2023).
L’udienza a distanza dal 1° gennaio 2026 si svolge sulla piattaforma “Microsoft Teams”, che ha sostituito “Skype for Business”, per effetto del DM 24 novembre 2025.

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