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FISCO

Operazioni di MLBO con perizia di stima da valutare per la società target

Confermato invece che per la società veicolo il riporto delle posizioni soggettive, sottoposto all’Agenzia, seguirà i criteri della circolare n. 6/2016

/ Giuseppe MERANO e Luca MIELE

Sabato, 31 gennaio 2026

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Nella richiesta, formulata dall’Agenzia delle Entrate, di ulteriore documentazione in relazione a una istanza di interpello nuovi investimenti, concernente una fattispecie di merger leverage buy out (MLBO), si può dedurre, seppure indirettamente, che la valutazione circa il riporto delle posizioni soggettive (perdite, eccedenze di interessi passivi e di ACE) maturate in capo alla società veicolo non è, comunque, condizionata dall’assenza della relazione giurata di stima, ora prevista dal nuovo art. 172 comma 7 del TUIR, che attesti il valore economico del patrimonio netto del soggetto che richiede il riporto delle citate posizioni soggettive.

Si ricorda che in linea generale, nei casi di MLBO e, quindi, di fusione tra società veicolo e società target, la società veicolo non è in grado di superare il test di vitalità e quello del limite del patrimonio netto contabile decurtato dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi anteriori alla data di efficacia della fusione; ciò determinerebbe l’impossibilità di riportare le posizioni soggettive. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/2016, ha chiarito che, nell’ambito delle operazioni di MLBO: il c.d. test di vitalità può considerarsi superato in quanto la società veicolo svolge funzioni strumentali alla realizzazione dell’operazione e il c.d. test del patrimonio netto può considerarsi anch’esso superato in quanto i conferimenti iniziali a favore delle società veicolo sono fisiologici nell’ambito di siffatte operazioni di acquisizione con indebitamento e, dunque, non destinati a consentire un pieno, quanto artificioso, recupero delle perdite fiscali. Pertanto, in tutte le ipotesi in cui si dimostri che le posizioni soggettive (di cui si chiede il riporto) siano esclusivamente quelle relative ai finanziamenti ottenuti dalla società veicolo per porre in essere l’operazione, potranno trovare accoglimento le istanze di disapplicazione della disposizione di cui all’art. 172 comma 7 del TUIR.

La richiesta di documentazione integrativa formulata in relazione ad una recente istanza di interpello nuovi investimenti conferma indirettamente che i criteri di valutazione enunciati nella citata circolare n. 6/2016 continuano a trovare applicazione, ancorché nel frattempo la normativa di cui all’art. 172 comma 7 del TUIR risulti modificata a seguito dell’entrata in vigore del DLgs. 192/2024. Per effetto di tale modifica il limite quantitativo del patrimonio netto contabile della società dotata di posizioni soggettive è stato sostituito dal patrimonio netto a valori economici così come risultanti da una relazione giurata di stima, in quanto quest’ultimo è stato ritenuto un indicatore maggiormente rappresentativo della capacità prospettica di generare futuri redditi imponibili e, quindi, della recuperabilità delle posizioni soggettive maturate.

Per effetto di tale modifica, nella risposta ad interpello n. 278/2025 l’Agenzia ha affermato che “(…) l’onere per il contribuente di far periziare il valore economico del patrimonio netto alla data di effettuazione dell’operazione non sussiste solo nel caso in cui il valore contabile dello stesso è capiente rispetto all’ammontare dei tax asset che il soggetto intende riportare (…) In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite è consentito nei limiti del valore del patrimonio netto contabile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa”.

Ma tale affermazione non può rilevare nelle fattispecie di MLBO, come già sostenuto su Eutekne.info (si veda “Interpello per il riporto delle perdite in caso di MLBO anche senza perizia di stima” del 5 novembre 2025). Non può addivenirsi a conclusione diversa in quanto non è mutata la ratio che ha guidato l’Agenzia delle Entrate: si è inteso salvaguardare il ruolo meramente strumentale della società veicolo nelle operazioni di MLBO e la possibilità di riportare le posizioni soggettive maturate da tale società prima dell’acquisizione del controllo della target; non vi è motivo per “tradire” tale finalità.

Analisi diversa va compiuta in riferimento agli attributi fiscali/posizioni soggettive da riportare che risultano in capo alla società target (e non alla società veicolo).

Per questi ultimi, in assenza di relazione che attesti il valore economico del patrimonio netto, il riporto (mediante disapplicazione) può avvenire nei limiti del valore contabile del medesimo.

Tali conclusioni sono confermate dalla lettura della richiesta di documentazione integrativa dell’Agenzia delle Entrate al citato interpello nuovi investimenti che riguarda la sola società target. In particolare, l’Agenzia richiede la relazione giurata di stima del valore economico del patrimonio netto della società target in quanto il soggetto chiede la disapplicazione per l’intero importo delle perdite maturate che eccede la soglia del patrimonio netto contabile (non capiente).

Spetterà al contribuente la decisione circa la presentazione, in risposta alla richiesta dell’Ufficio, di tale relazione giurata di stima, in considerazione del raffronto tra il relativo costo e il risparmio d’imposta che deriverebbe dal riporto delle posizioni soggettive eccedenti il patrimonio netto contabile. In assenza di perizia, il riporto potrà avvenire nei limiti del patrimonio netto contabile.

Nessuna richiesta è invece formulata dall’Agenzia delle Entrate con riguardo alla società veicolo per la quale deve, quindi, intendersi confermato che il riporto delle posizioni soggettive, sottoposto al vaglio dell’Agenzia, seguirà i criteri dettati dalla circolare n. 6/2016, anche in assenza della più volte citata relazione giurata di stima.

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