ACCEDI
Martedì, 3 febbraio 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Per il personale dei servizi ausiliari ANPIT cambiano le retribuzioni da febbraio

Nel cedolino di marzo il primo rateo di una tantum

/ Andrea MEROLA

Martedì, 3 febbraio 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

Con Accordo siglato lo scorso 21 gennaio Anpit (Associazione nazionale per l’industria e il terziario), Unica (Unione nazionale italiana delle micro & piccole imprese del commercio, servizi e artigianato) e Ateca in rappresentanza datoriale e la Cisal in rappresentanza dei lavoratori hanno rinnovato la disciplina collettiva derivante dal CCNL 29 ottobre 2021 (codice CNEL V719), scaduta il 31 ottobre 2024, applicabile al personale delle imprese dei servizi ausiliari integrati alle persone, alle collettività e alle aziende. La nuova disciplina decorre dal 1° febbraio 2026 e rimarrà in vigore fino al 31 gennaio 2029.

Con riferimento alla paga base nazionale conglobata mensile (PBNCM), l’Accordo fissa il 1° febbraio 2026, il 1° marzo 2027, il 1° dicembre 2027, il 1° febbraio 2028 e il 1° dicembre 2028 come termini di decorrenza dei nuovi valori.
Di seguito gli importi applicabili dal mese di febbraio: dirigente, 5.267,54 euro; liv. Q, 2.612,04 euro; liv. A1, 2.270,43 euro; liv. A2, 2.041,82 euro; liv. B1, 1.815,82 euro; liv. B2, 1.643,72 euro, liv. C1, 1.474,22 euro; liv. C2, 1.358,61 euro; liv. D1, 1.245,61 euro; liv. D2, 1.125,00 euro.
Per quel che concerne invece le nuove misure dell’elemento perequativo regionale, si rimanda all’art. 4 (tabella 3) del testo dell’Accordo, dove sono disponibili gli importi differenziati per ciascun livello e per ciascuna Regione.

È prevista altresì, in relazione al periodo di carenza contrattuale e alla mancata previsione dell’indennità di vacanza contrattuale, l’erogazione di un’indennità forfetaria una tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale compreso tra febbraio 2025 e gennaio 2026, da corrispondere in tre tranche con le retribuzioni di marzo 2026, settembre 2026 e aprile 2027.
Questi i valori da riconoscere a marzo 2026: dirigente, 1.000 euro; liv. Q, 500 euro; liv. A1, 425 euro; liv. A2, 375 euro; liv. B1, 350 euro; liv. B2, 300 euro, liv. C1, 275 euro; liv. C2, 250 euro; liv. D1, 225 euro; liv. D2, 200 euro. Tali importi devono essere ridotti proporzionalmente in caso di part time così come per gli assunti in data successiva al 28 febbraio 2025 per i mesi o per le frazioni di mese lavorati (equiparando al mese intero la frazione di mese di durata pari o superiore a 14 giorni).

È introdotta l’indennità di funzione corriere per gli addetti alle consegne con carattere di prevalenza e continuità per non meno di 15 giorni solari nel corso del mese, che sostituisce e ingloba l’indennità variabile di mansione corriere prevista dall’art. 278 del CCNL 29 ottobre 2021 (che cessa di essere erogata a decorrere dal 1° febbraio 2026). Tale nuova indennità, che deve essere corrisposta per 13 mensilità, è pari a 75 euro per i lavoratori dei livelli C1 e C2 e a 70 euro per quelli dei livelli D1 e D2.

In ambito normativo, in materia di permessi, si segnala l’incremento annuo di 6 ore per visite mediche del lavoratore o di familiari a carico (previo preavviso di almeno 2 giorni lavorativi) e di 20 ore per il genitore con figlio di età inferiore ai 12 anni nel caso di malattia del bambino o di inserimento all’asilo o alla scuola dell’infanzia. Le Parti hanno specificato che il monte ore non utilizzato entro il 31 dicembre decadrà e non potrà essere sostituito da alcuna indennità. Aumentate anche le ore previste per il diritto allo studio.

In materia di previdenza complementare le Parti hanno disposto che il datore di lavoro sia tenuto a versare al Fondo un importo mensile pari all’1,5% della PBNCM (in luogo del precedente 1%).
Per le altre novità, tra le quali si segnalano quelle in tema di lavoro supplementare e straordinario, si rinvia al testo integrale dell’Accordo.

TORNA SU