Nell’occhialeria 195 euro di incremento medio nel triennio
Aumentato da aprile 2025 il contributo conto azienda per l’assicurazione sulla premorienza e sull’invalidità permanente
Il 30 gennaio l’Associazione nazionale fabbricanti articoli ottici (Anfao) e le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil) hanno raggiunto l’intesa in merito al rinnovo per il triennio 2026-2028 della disciplina collettiva applicabile al personale delle aziende industriali operanti nella produzione di occhiali e di articoli inerenti all’occhialeria (codice CNEL: D271).
Tra le novità di applicazione più ravvicinata di interesse per le circa 200 imprese che applicano il CCNL e per gli oltre 23 mila lavoratori da esse occupati segnaliamo i nuovi valori dell’elemento retributivo nazionale (ERN), il cui ultimo incremento risaliva a febbraio 2025 (si veda “Nell’industria degli occhiali nuove retribuzioni da maggio 2023” del 3 maggio 2023). Nello specifico sono state previste cinque nuove decorrenze di aumento, con la prima fissata a marzo prossimo e le successive, rispettivamente, a ottobre 2026, a maggio 2027, a maggio 2028 e a novembre 2028, con un incremento medio (rapportato al livello 4) pari a 195 euro nel triennio di vigenza.
Per effetto di tale previsione, come risulta dalla tabella contenuta nell’allegato 1 dell’Accordo, a partire dal prossimo cedolino di marzo le imprese saranno tenute ad applicare i seguenti nuovi valori minimi: liv. Q, 2.511,53 euro; liv. 6, 2.505,62 euro; liv. 5S, 2.378,85 euro; liv. 5, 2.296,36 euro; liv. 4S, 1.126,94 euro; liv. 4, 2.042,96 euro; liv. 3S, 1.984,86 euro; liv. 3, 1.945,60 euro; liv. 2, 1.837,41 euro; liv. 1, 1.598,56 euro.
Due le previsioni riconducibili alla sospensione dell’attività lavorativa conseguente alla collocazione in CIG: sia il rateo di tredicesima sia il rateo di ferie maturano ora per intero qualora il lavoratore abbia prestato almeno 80 ore lavorative nel mese di competenza, che si riducono a 72 per i turnisti 6x6.
Con riferimento al contratto di lavoro a tempo determinato, l’Accordo enumera le fattispecie che legittimano l’apposizione iniziale di un termine eccedente i 12 mesi e ricompreso entro il limite massimo di 24, come anche la proroga o il rinnovo successivo, sempre all’interno di tale limite. A titolo di esempio si richiama la previsione di attività connesse a: realizzazione dei campionari o alla campagna vendite; sviluppo straordinario dell’attività d’impresa (quali aperture di nuovi stabilimenti produttivi, ma anche di nuove filiali o punti vendita); sperimentazioni di prodotto, anche aventi carattere di temporaneità; svolgimento di particolari lavori a carattere temporaneo che rendano necessario il ricorso a professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate; interventi su salute e sicurezza, ambiente, responsabilità sociale, finalizzati alla gestione sostenibile dell’attività d’impresa; manutenzione straordinaria degli impianti.
In materia di inquadramento dei lavoratori, in esito a una verifica congiunta dello stato di attuazione del nuovo sistema di inquadramento in vigore da luglio 2017, le Parti all’art. 28 dell’Accordo hanno definito nel 30 settembre 2026 il nuovo termine entro il quale ogni azienda dovrà redigere e consegnare ad ogni lavoratore la scheda professionale individuale prevista nella parte finale dell’all. 4 del CCNL.
Si segnala poi il nuovo trattamento economico di trasferta, abrogativo della disciplina precedentemente definita dagli articoli 80, 87 e 96 del CCNL. In particolare, oltre alla previsione del rimborso delle spese di viaggio, di vitto e di alloggio, oltre che delle altre spese debitamente documentate sostenute per l’espletamento della missione, si segnala l’introduzione di un’indennità di trasferta pari al 30% della retribuzione giornaliera, che si riduce al 20% dopo il primo mese di trasferta che comporti il pernottamento fuori dalla normale residenza del lavoratore. Tale indennità non è dovuta per le trasferte di durata inferiore alle 24 ore.
Altra novità di rilievo riguarda l’estensione del perimetro d’azione della contrattazione aziendale, alla quale è stata riconosciuta la possibilità di prevedere nuove articolazioni di orario, diverse da quelle previste dall’art. 31 del CCNL.
Il contributo a carico dell’azienda nei confronti della previdenza complementare dal 1° gennaio 2028 aumenterà dal 2% al 2,2% dell’ERN. Mentre invece il contributo a carico dell’azienda a copertura della polizza sulla premorienza e sull’invalidità permanente è stato aumentato dallo 0,20% allo 0,24% con decorrenza 1° aprile 2025.
Con riferimento invece alla copertura per assistenza sanitaria, oltre a segnalare l’aumento da 15 a 18 euro del contributo mensile al Fondo Sanimoda, a valere dal 1° gennaio 2027, si evidenzia anche che dal prossimo mese di aprile tale contributo sarà dovuto anche a fronte dei periodi di aspettativa non retribuita di cui possono beneficiare ai sensi dell’art. 52 comma 17 del CCNL i lavoratori che, in relazione a eventi di malattia, infortunio, o alla necessità di sottoporsi a terapie salvavita, abbiano protratto la propria assenza oltre i termini del periodo di comporto. Rispetto a tali aspettative si segnala altresì il prolungamento della durata massima da 6 a 9 mesi.
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