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Lunedì, 16 febbraio 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Licenziamento dell’autoferrotranviere nullo se non proviene dal soggetto terzo

Se il lavoratore chiede la decisione da parte del Consiglio di disciplina, solo quest’ultimo ha la competenza ad adottare il provvedimento disciplinare

/ Giada GIANOLA

Lunedì, 16 febbraio 2026

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La Corte di Cassazione si è pronunciata, in diverse occasioni, da ultimo con l’ordinanza n. 2377/2026, sulla specifica procedura disciplinare prevista per il personale del settore autoferrotranviario.

Per tali lavoratori, l’art. 53 dell’Allegato A al RD 148/31 prevede uno speciale procedimento disciplinare, caratterizzato da diverse fasi. Prima della formale contestazione, viene prevista la possibilità per il Direttore di far eseguire, per mezzo di uno o più funzionari, le indagini e le constatazioni necessarie per l’accertamento di fatti costituenti mancanze.
La norma prevede, inoltre, che in caso di mancato accoglimento delle giustificazioni presentate in modo tempestivo da parte del lavoratore, quest’ultimo ha il diritto di chiedere “che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso”.
Quindi, viene prevista un’ulteriore forma di garanzia procedurale costituita dal deferimento, su istanza del lavoratore, della decisione sanzionatoria a un organo terzo rispetto al datore di lavoro.

La giurisprudenza di legittimità concorda nel ritenere che l’indicata previsione abbia natura di norma imperativa, con nullità del licenziamento eventualmente irrogato da un soggetto diverso dal Consiglio.

È stato infatti affermato, da ultimo con la citata pronuncia n. 2377/2026, che ove il lavoratore incolpato richieda la decisione da parte del Consiglio di disciplina, la competenza ad adottare il provvedimento disciplinare spetta solo a quest’ultimo quale organo collegiale “terzo”. Dall’attribuzione di competenza a un organo terzo, in funzione di garanzia, sorge la natura imperativa della norma, con nullità del recesso proveniente da un altro soggetto. La nullità, peraltro, si configura solo nella misura in cui il lavoratore chieda tempestivamente che si pronunci il Consiglio di disciplina, ma il licenziamento (o destituzione) sia comminato dal datore di lavoro invece che da tale organo. Non si tratterebbe, in questo caso, si ripete, di una mera irregolarità procedurale, bensì di una vera e propria nullità, in quanto la potestà punitiva viene esercitata da un soggetto diverso da quello cui il legislatore ha demandato il relativo esercizio, su richiesta del lavoratore (cfr. Cass. n. 6555/2023).

Sempre in riferimento a tali rapporti, si evidenzia che è stato di recente classificato come nullo anche il provvedimento di esonero dal servizio per “scarso rendimento” ai sensi dell’art. 27 lett. d) dell’Allegato A del RD in questione, adottato senza il parere del Consiglio di disciplina e previa audizione personale dell’agente, ove richiesta. La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 1583/2026, ha ritenuto in tale ipotesi l’esonero nullo per contrarietà a norma imperativa ai sensi dell’art. 1418 comma 1 c.c., con conseguente applicazione della tutela reintegratoria di cui all’art. 18 commi 1 e 2 della L. 300/70. Anche in questo caso, infatti, la natura imperativa della norma si evince dall’attribuzione di competenza a un organo terzo, in funzione di garanzia. Costituisce quindi una causa di nullità della sanzione inflitta la violazione di tale regola attributiva del potere.

Con specifico riferimento, invece, alla parte della disposizione di cui al citato art. 53 che prevede la delega, da parte del Direttore, ai funzionari incaricati delle indagini, con la recente ordinanza n. 2377/2026 è stato inoltre precisato che si tratta di una previsione che disciplina una fase endoprocedimentale. La sua violazione, quindi, non comporterebbe un’effettiva compromissione delle garanzie del soggetto e non sarebbe equiparabile, sotto il profilo delle conseguenze, alla violazione della norma nella sua parte imperativa, che come sopra detto è invece posta a garanzia del diritto di difesa del lavoratore.
La fase delle indagini è infatti prodromica rispetto all’inizio del procedimento disciplinare, in cui, per contro, si pongono le esigenze difensive del lavoratore ai sensi di legge.

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