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Sabato, 7 febbraio 2026 - Aggiornato alle 6.00

LAVORO & PREVIDENZA

Entro il 24 febbraio la dichiarazione di calamità delle aziende agricole

La presentazione della dichiarazione è necessaria ai fini della concessione del beneficio del «trascinamento delle giornate» ai lavoratori agricoli

/ Daniele SILVESTRO

Sabato, 7 febbraio 2026

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Con la circolare n. 13/2026, l’INPS ha fornito le istruzioni relativamente alle modalità di fruizione dei benefici previdenziali del c.d. “trascinamento di giornate” a favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato per l’anno 2025, previsto dall’art. 21 comma 6 della L. 223/91.

Si ricorda che la norma prevede il riconoscimento, sia ai fini previdenziali che assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nel corso dell’anno 2025, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate lavorative effettivamente svolte, presso i medesimi datori di lavoro, nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici per gli interventi di prevenzione e compensazione dei danni per calamità naturali o eventi eccezionali di cui all’art. 1 comma 3 del DLgs. 102/2004.

Il beneficio in argomento viene riconosciuto anche ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi.
Più in particolare, con riferimento all’ambito applicativo, l’Istituto di previdenza evidenzia che il meccanismo del trascinamento delle giornate è destinato ai lavoratori agricoli occupati nel 2025, per almeno 5 giornate, presso un’impresa agricola di cui all’art. 2135 c.c. che:
- abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’art. 1 comma 3 del DLgs. 102/2004;
- ricada in un’area dichiarata calamitata ai sensi dell’art. 1 comma 1079 della L. 296/2006 (alla delimitazione delle aree calamitate provvedono le Regioni con proprie delibere o decreti).

Inoltre, requisito ulteriore e necessario da rispettare al fine di accedere al beneficio del trascinamento delle giornate è che le giornate di lavoro siano state prestate presso i medesimi datori di lavoro.

Con l’occasione, si ricorda che l’art. 1 comma 3 del DLgs. 102/2004 prevede le seguenti tipologie di intervento:
- misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi prioritariamente finalizzate all’individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio;
- interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni a seguito di calamità naturali nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;
- interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.

Sotto il profilo operativo, le aziende interessate dovranno trasmettere per via telematica la dichiarazione di calamità, direttamente o per il tramite degli intermediari autorizzati. Per la trasmissione della dichiarazione di calamità occorre utilizzare l’apposito servizio messo a disposizione dall’Istituto e denominato “Aziende agricole: Dichiarazione calamità”, raggiungibile nella sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità”, “Per misure emergenziali straordinarie”.

Le dichiarazioni di calamità devono fare riferimento alle aree delimitate ai sensi dell’art. 1 comma 1079 della L. 296/2006, così come individuate nei decreti o nelle delibere regionali.

Diversa è invece la modalità di presentazione della dichiarazione di calamità per i concedenti. In particolare, per la concessione del beneficio ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono inviare alle Strutture territorialmente competenti dell’INPS il modulo “SC95”, denominato “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali” e reperibile nella sezione “Moduli” del sito dell’Istituto.

La trasmissione dovrà avvenire entro il 24 febbraio 2026 per consentire alle Strutture territoriali INPS di procedere alla validazione delle domande in tempo utile alla compilazione degli elenchi annuali valevoli per l’anno 2025.
Gli adempimenti da parte delle Strutture territoriali – descritte nella circolare in commento – dovranno poi essere portate a termine entro il 6 marzo 2026.

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