Regime PEX applicabile se la soglia del 5% è raggiunta attraverso altre società del gruppo
Le partecipazioni indirette sono rilevanti solo se possedute attraverso società controllate ai sensi dell’art. 2359 primo comma n. 1) c.c.
Le nuove regole da applicare per la fruizione del regime della participation exemption vanno attentamente analizzate in caso di partecipazioni detenute indirettamente.
Il nuovo comma 1.1 dell’art. 87 del TUIR, introdotto dall’art. 1 comma 51 della L. 199/2025, stabilisce che l’esenzione delle plusvalenze (95%, per le società di capitali) compete solo se le partecipazioni siano almeno pari al 5%, in termini di partecipazione al capitale o, in alternativa, di valore fiscale non inferiore a 500 mila euro.
In riferimento alla soglia minima del 5%, la norma prevede che rilevano non solo le partecipazioni dirette, ma anche “le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo”.
In sostanza, ai fini del calcolo della soglia minima, in primo luogo si verifica l’entità della partecipazione diretta e poi, laddove non sia integrata la soglia del 5%, si somma quella della partecipazione indiretta.
La prima fattispecie, più semplice, riguarda partecipazioni indirette detenute dallo stesso socio: ad esempio, il soggetto X ha una partecipazione diretta in Y del 3% e possiede l’80% di Z che possiede il 3% di Y. Sommando le partecipazioni dirette e quelle indirette, e applicando il demoltiplicatore, la partecipazione detenuta risulta “sopra-soglia” in quanto pari al 5,4% (3% + 2,4%).
Una ulteriore fattispecie, che può risultare più complessa nell’ambito di gruppi fortemente ramificati, riguarda partecipazioni detenute indirettamente non dalla società che detiene direttamente le partecipazioni da cui hanno origine le plusvalenze, ma da altre società del gruppo. Ad esempio, una società X detiene il 3% della società Y il cui capitale è detenuto, per il restante 97%, da una società W del medesimo gruppo di X (ma non controllata dalla stessa). Il dubbio è se il possesso da parte della società X del solo 3% detenuto nell’entità Y possa essere considerato “sopra soglia” in quanto, nell’ambito del gruppo, il c.d. socio ultimo di X detiene partecipazioni sopra soglia in Y.
La norma sembra consentire tale interpretazione in quanto si riferisce, come visto, alle “partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo...”.
In sostanza, sulla base di tale ricostruzione, il superamento della soglia del 5% da parte del socio ultimo, attraverso partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, consente l’applicazione del regime PEX anche alle cessioni di partecipazioni operate da altre società del gruppo che singolarmente considerate risultano “sotto-soglia”. In altre parole, la società titolare di una partecipazione “sotto-soglia” potrà applicare il regime PEX nel caso in cui la soglia del 5% sia raggiunta attraverso altre società del gruppo, a prescindere dal fatto che si tratti di società controllate, controllanti o “sorelle”.
Tale impostazione sembra confermare che per individuare il requisito della percentuale minima è necessario guardare alla partecipazione complessivamente detenuta alla data della cessione, a prescindere dalla quota oggetto di cessione. In sostanza se una società X possiede (direttamente o indirettamente) il 7% del capitale della società Y e ne cede il 4% rispetterà il requisito della soglia minima. Ove così non fosse il regime PEX non sarebbe mai applicabile per quelle società che integrano la soglia del 5% attraverso partecipazioni indirette (salvo richiedere la cessione contestuale anche delle partecipazioni “indirette” possedute nell’ambito del gruppo).
Le partecipazioni indirette sono rilevanti solo se possedute attraverso società controllate ai sensi dell’art. 2359 primo comma n. 1) c.c., ossia attraverso la maggioranza dei diritti di voto in assemblea ordinaria; pertanto, non rilevano le partecipazioni indirette detenute attraverso società su cui non vi è controllo.
Inoltre, posto che il controllo rilevante è solo quello conseguito attraverso la maggioranza dei diritti di voto in assemblea ordinaria, se ne dovrebbe concludere che non rilevano le partecipazioni indirette detenute attraverso società di persone residenti, in quanto, appunto, prive di assemblea ordinaria. Si tratta tuttavia di un aspetto che meriterebbe un approfondimento da parte degli organi competenti, posto che, dal punto di vista meramente sostanziale, non sembrano esserci motivi per discriminare gli investimenti indiretti effettuati attraverso società di persone.
Le nuove regole si applicano alle plusvalenze realizzate in relazione alle cessioni delle partecipazioni e degli strumenti finanziari acquistati o sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2026. A fini transitori, il legislatore ha introdotto un criterio FIFO, in base al quale si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o sottoscritti in data meno recente. In virtù di tali previsioni, qualora una partecipazione sia stata acquisita entro il 31 dicembre 2025 e venga poi ceduta a partire dal 1° gennaio 2026, le relative plusvalenze possono beneficiare del regime PEX senza tener conto delle nuove soglie minime di partecipazione/costo fiscale.
Quanto al regime transitorio e al criterio FIFO, si ritiene, in estrema sintesi, che siffatto criterio debba assolvere la funzione di non penalizzare le partecipazioni acquisite prima del 2026 e di impedire, quindi, la retroattività delle nuove regole. L’obiettivo è evidente se pensiamo al seguente esempio: la società X detiene un pacchetto partecipativo composto da partecipazioni del 2% acquisite nel 2024 e partecipazioni dell’1,5% acquisite nel 2026. Se nel 2027 la società cede il 2%, il criterio FIFO impone che si consideri ceduto prima il 2% del 2024 che beneficia del regime PEX, indipendentemente dalle soglie.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941