Bonus per le fusioni per incorporazione delle fondazioni non più in dichiarazione
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 50913 pubblicato ieri, ha modificato il provvedimento n. 428485/2023 sulla comunicazione relativa al bonus per le fusioni per incorporazione delle fondazioni in modo da allinearlo alle novità normative introdotte con l’art. 24 della L. 182/2025.
Si ricorda che l’art. 1 comma 396 della L. 197/2022 aveva riconosciuto alle fondazioni bancarie ex DLgs. 153/99 un credito d’imposta del 75% delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle fondazioni incorporate che versino in gravi difficoltà.
Il citato provv. n. 428485/2023 ha definito i termini, le modalità e le procedure applicative di tale credito d’imposta e le modalità attraverso cui le fondazioni beneficiarie comunicano all’Agenzia delle Entrate, in alternativa all’utilizzo diretto del credito d’imposta, la cessione del credito d’imposta stesso, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi (si veda “Bonus per le fusioni per incorporazione delle fondazioni con comunicazione entro il 31 dicembre” del 19 dicembre 2023).
L’art. 24 della L. 182/2025 ha però modificato le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate comunica a ciascuna fondazione, e per conoscenza all’ACRI, l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto annualmente e ha eliminato l’obbligo di indicare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel quale è avvenuto il riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, nei quali il credito è utilizzato.
Le modifiche sono state recepite con il provv. n. 50913/2026. Il credito d’imposta è ora utilizzabile a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui l’ACRI ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato le erogazioni. Questa formulazione ha sostituito, infatti, quella precedente “a decorrere dal periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto”.
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