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Procedure di accesso all’isopensione aggiornate con i nuovi requisiti pensionistici

/ REDAZIONE

Mercoledì, 18 febbraio 2026

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Con il messaggio n. 558, pubblicato ieri, l’INPS è intervenuto in merito al riconoscimento degli assegni straordinari di sostegno al reddito dei Fondi di solidarietà bilaterali e della prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all’art. 4 commi da 1 a 7-ter della L. 92/2012 (c.d. “isopensione”), tenuto conto delle più recenti novità in materia pensionistica.

Si ricorda, infatti, che il DM 19 dicembre 2025 ha previsto, per il biennio 2027-2028, un incremento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici pari a 3 mesi e che, successivamente, l’art. 1 comma 185 della L. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha applicato tale incremento nella misura di un mese per l’anno 2027 e di 3 mesi per l’anno 2028.

Premesso ciò, l’INPS ha reso noto di aver aggiornato, sulla base di nuove tabelle, le procedure per la lavorazione delle istanze di accesso ai predetti trattamenti. In ogni caso, i requisiti anagrafici e contributivi di accesso ai trattamenti pensionistici vengono definiti con un apposito decreto interministeriale, ai sensi dell’art. 12 comma 12-bis del DL 78/2010. Pertanto, solo a seguito dell’emanazione di tale decreto saranno modificati i requisiti pensionistici per il biennio 2029-2030, che potrebbero anche differire da quelli attualmente indicati.

Con l’occasione, l’INPS ricorda che laddove non risultino soddisfatti i requisiti per l’accesso alle prestazioni di esodo, anche con riferimento al periodo di permanenza massima previsto, il datore di lavoro e il lavoratore esodato riceveranno un’apposita comunicazione di reiezione della domanda. Al riguardo saranno evidenziati eventuali disallineamenti tra quanto dichiarato nella domanda dell’assegno straordinario, o riportato nella lettera di calcolo dell’importo per le prestazioni, e quanto verificato dalle Sedi INPS al momento della liquidazione della prestazione.

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