Il commercialista non risponde di bancarotta se gli amministratori sono assolti
La Cassazione esamina un caso in cui la falsificazione della contabilità sarebbe interamente riconducibile alla professionista
I reati di bancarotta sono reati “propri”, per la cui sussistenza è necessario che il soggetto agente sia titolare di una determinata qualifica soggettiva, laddove la medesima condotta materiale, realizzata da parte di un soggetto privo di tale qualifica, sarebbe penalmente irrilevante o configurerebbe un’altra fattispecie criminosa.
Il soggetto “extraneus” (cioè colui che non rientra nelle qualifiche indicate dagli artt. 216 e 223 del RD 267/42, oggi confluiti nel DLgs. 14/2019) può ovviamente concorrere, per il suo contributo materiale o morale, nel reato realizzato dall’“intraneus” ma non può rispondere da solo quale “concorrente” di altro e più grave reato “proprio”, rispetto al quale difetterebbe evidentemente uno degli elementi costitutivi richiesti dalla fattispecie legale, rappresentato proprio dalla qualifica soggettiva.
Nel caso affrontato dalla sentenza n. 6314, depositata ieri dalla Cassazione, questo tema assume una particolare rilevanza in quanto il Procuratore generale ritiene la responsabilità autonoma della commercialista di una società fallita, pur in assenza della responsabilità degli amministratori della stessa. Infatti, riguardo alla tenuta irregolare della contabilità posta a fondamento della bancarotta, gli amministratori quando avevano ricevuto la notifica delle prime cartelle di pagamento avevano dapprima richiesto ed ottenuto rassicurazioni da parte della commercialista (la quale aveva garantito l’avvenuto pagamento ed imputato il disguido ad un mancato funzionamento dei sistemi informatici dell’ente riscossore) e successivamente, una volta resisi conto del raggiro perpetrato ai propri danni, avevano nominato un nuovo commercialista e denunciato la precedente.
L’accusa richiama, dunque, l’art. 48 c.p. che disciplina la responsabilità penale del c.d. “autore mediato” che agisce inducendo in errore un altro soggetto tramite inganno: la professionista era qui chiamata a rispondere per aver tratto in inganno gli amministratori della società ed averli pertanto indotti alla realizzazione delle condotte criminose di bancarotta fraudolenta.
Vero è che la giurisprudenza ha più volte posto in evidenza che in tema di concorso di persone nel reato, l’assoluzione per difetto dell’elemento soggettivo in capo al concorrente “intraneo” nel reato proprio non esclude di per sé la responsabilità del concorrente “estraneo”, che resta punibile nei casi di cui all’art. 48 c.p. e in tutti gli altri casi in cui la carenza dell’elemento soggettivo riguardi solo il concorrente “intraneo” e non sia quindi estensibile (cfr. Cass. n. 36730/2018). Ad esempio, si è ammessa questa possibilità in tema di peculato, di falso ideologico in atto pubblico, di rivelazione di segreti di ufficio (cfr. tra le più recenti, Cass. n. 7397/2025, Cass. n. 3755/2025).
In dottrina, invece, è sempre stata dibattuta questa interpretazione argomentando che, difettando il dolo dell’intraneus, non vi sarebbe la realizzazione di un “reato” di cui ritenere responsabile chi commette l’inganno.
La sentenza oggi in esame non ritiene condivisibile la tesi del Procuratore generale perché comporterebbe una dilatazione eccessiva della sfera di applicazione dell’art. 48 c.p. e conseguenti problemi sotto il profilo della tipicità della condotta punibile.
Ciò anche perché tutti i casi per i quali è stata riconosciuta la responsabilità dell’extraneus per un reato proprio ai sensi dell’art. 48 c.p., riguardavano tuttavia ipotesi nelle quali la condotta materiale integrativa della fattispecie penale era stata realizzata dal soggetto qualificato indotto in inganno e il dolo dell’extraneus era proprio quello di realizzare la fattispecie del reato “proprio”. Ipotesi dunque caratterizzate da una materiale cooperazione tra soggetto ingannato e ingannatore, nelle quali il primo era mero strumento per la realizzazione del reato “proprio” da parte del secondo.
Nel caso in esame, da un lato, la condotta materiale di falsificazione della contabilità sarebbe interamente riconducibile alla professionista e non agli amministratori della società (ai quali sarebbe addebitabile solo il fatto di essere rimasti inerti) e, dall’altro, la volontà dell’extraneus, per come ricostruito in entrambi i giudizi di merito, non sarebbe stata quella di ostacolare la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società da parte di terzi (o di ritardare il fallimento), bensì quella di impedire agli stessi amministratori di avvedersi dell’appropriazione del denaro della società.
Si è dunque al di fuori dello schema di operatività dell’art. 48 c.p. e – ferma restando la possibilità da parte della commercialista di rispondere a titolo di concorso nei reati di bancarotta semplice che il giudice di rinvio dovesse ravvisare nei confronti degli amministratori della società – la sua condotta “ingannatoria” appare in realtà suscettibile di integrare altre fattispecie di reato ed in particolare quella di truffa e di appropriazione indebita aggravata dall’abuso di prestazione d’opera.
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