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La cessione di un credito di lavoro non cambia la natura giuridica del reddito

/ REDAZIONE

Mercoledì, 18 febbraio 2026

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Con l’ordinanza n. 3422 del 16 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ha affermato che la cessione di un credito di lavoro dipendente non incide sulla natura giuridica del reddito, che rimane qualificabile come reddito di lavoro dipendente secondo quanto disposto dall’art. 49 del TUIR.

Di conseguenza, è corretta l’applicazione della ritenuta d’acconto ex art. 23 del DPR 600/1973, ciò in quanto essa va operata sulla sola base del fatto che avvenga la corresponsione di “somme e valori di cui all’art. 48” ora 51 del TUIR, anche quando il pagamento venga effettuato da un soggetto diverso dal datore di lavoro originario.

L’obbligo di operare la ritenuta prescinde infatti dall’identità tra datore di lavoro e soggetto erogante. La ritenuta ex art. 23 del DPR 600/73 trova pertanto applicazione quando il pagamento riguarda redditi di lavoro dipendente, indipendentemente dal soggetto che li eroga (cfr. Cass. SS.UU. n. 9332/1996), principio che deve valere – come affermato nell’ordinanza in commento – anche per la mancanza di identità tra lavoratore e soggetto percettore.

Tale principio è stato ripreso anche con la C.M. n. 326/97 (§ 3.2), nella quale era stato chiarito come la norma fiscale non richieda più la contemporanea sussistenza della qualifica di datore di lavoro nel soggetto erogante e di lavoratore dipendente nel percettore, bensì si concentra sulla natura del reddito e sulla qualifica di sostituto d’imposta dell’erogante.

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