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LAVORO & PREVIDENZA

Al via la terza fase della sperimentazione per la riforma della disabilità

Dal 1° marzo 2026 sperimentazione estesa a 40 nuove Province

/ Federico ANDREOZZI

Mercoledì, 25 febbraio 2026

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Il DLgs. 3 maggio 2024 n. 62 ha riformato i criteri e le modalità di accertamento della condizione di disabilità, affidandone la competenza in via esclusiva all’INPS sull’intero territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2027. Con i messaggi nn. 637/2026 e 635/2026, l’ente previdenziale ha illustrato le novità introdotte in materia dal DL 19/2026, diffondendo altresì le prime istruzioni operative per l’avvio della terza fase della sperimentazione.

In primo luogo, l’INPS ricorda che dal 1° gennaio 2025, secondo quanto previsto dall’art. 33 del DLgs. 62/2024, è stata avviata una prima fase sperimentale nelle Province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste; successivamente, a partire dal 30 settembre 2025, la sperimentazione è stata estesa alle Province di Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza, nonché alla Regione autonoma della Valle d’Aosta e alla Provincia autonoma di Trento (art. 19-quater del DL 202/2024). L’art. 7 del DL 19/2026 ha poi disposto, a decorrere dal 1° marzo 2026, l’estensione della sperimentazione a 40 ulteriori Province, ossia: Chieti, Potenza, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Caserta, Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna, Pordenone, Udine, Roma, La Spezia, Savona, Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio, Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Asti, Cuneo, Torino, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Messina, Arezzo, Massa Carrara, Bolzano, Terni, Treviso, Venezia, Verona.

L’Istituto previdenziale evidenzia, inoltre, che una delle novità della riforma riguarda la modalità di avvio del procedimento valutativo di base, che prevede l’invio telematico all’INPS del nuovo “certificato medico introduttivo”. Detta modalità, operativa dal 1° marzo 2026 anche nelle 40 Province sopra elencate, costituisce l’unica procedura prevista per la presentazione dell’istanza di accertamento della disabilità, che non deve essere più completata con l’invio della “domanda amministrativa” da parte del cittadino o dei patronati o di intermediari autorizzati (con la specificazione che, per i territori della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, non è previsto l’intervento dell’Istituto nella gestione del procedimento di accertamento della disabilità).

Al riguardo, l’INPS precisa che tutti i “certificati medici introduttivi”, redatti fino al 28 febbraio 2026 secondo le pregresse modalità nelle 40 Province interessate dalla terza fase della sperimentazione, dovranno essere completati con la trasmissione all’INPS della “domanda amministrativa” entro la medesima data del 28 febbraio.

L’Istituto segnala, poi, che l’art. 7 comma 3 lett. a) del DL 19/2026, intervenendo sui commi 2 e 3 dell’art. 9 del DLgs. 62/2024, ha modificato la composizione delle Commissioni medico-legali dell’INPS, denominate Unità di valutazione di base (UVB), prevedendo, tra le altre cose, che possano essere presiedute da medici specializzati in medicina del lavoro ovvero in altre specializzazioni equipollenti o affini. L’INPS ha altresì chiarito che, in forza del comma 3 lett. b) del medesimo art. 7 del DL 19/2026, la trasmissione dell’istanza per la predisposizione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato non avviene più per il tramite della Commissione medico-legale, ma direttamente da parte dell’interessato, mediante un apposito servizio reso disponibile dall’Istituto. Di conseguenza, il certificato che attesta la condizione di disabilità è trasmesso dall’INPS agli ambiti territoriali sociali (ATS) o agli enti di cui all’art. 23 comma 2 del DLgs. 62/2024, a seguito dell’istanza dell’interessato per il tramite del menzionato servizio.

Da ultimo, si segnalano le novità in materia di accertamenti sanitari contenute del Ddl. di conversione del DL Milleproroghe (DL 200/2025), che dopo l’approvazione della Camera è all’esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato. In particolare, il comma 1-quinquies dell’art. 14 proroga alcuni termini previsti dal DLgs. 62/2024. In prima battuta, al comma 3-bis dell’art. 33 del DLgs. 62/2024, il termine per eseguire solo sugli atti le visite di revisione delle prestazioni sociali, socioassistenziali, sociosanitarie e previdenziali, già riconosciute ai soggetti con patologie oncologiche – nei casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva – è prorogato dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026.
Poi, al comma 1 dell’art. 33-bis del DLgs. 62/2024, il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre 2025, entro cui l’INPS può effettuare l’accertamento dei requisiti sanitari in un’unica visita in caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità ai sensi della L. 104/92 e della L. 68/99, nonché di invalidità e inabilità, è prorogato al 31 dicembre 2026. Detta proroga trova applicazione anche alle visite di revisione delle prestazioni già riconosciute, a condizione che l’intervallo temporale tra i due accertamenti non sia superiore a tre mesi.

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