Nel reato tributario torna attuale il principio di solidarietà della confisca
Una recente sentenza della Cassazione pare contraddire quanto enunciato dalle Sezioni Unite
Meno di un anno fa, le Sezioni Unite della Cassazione (n. 13783/2025), avevano affermato che “in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali. I medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti”. Si poneva così termine a una prassi aspramente criticata da più parti ovvero la scelta, in presenza di un illecito commesso da più persone, di disporre la confisca del profitto (o meglio di beni di valore equivalente al profitto) tratto dal reato in capo a uno solo dei responsabili dell’illecito, che avrebbe poi potuto, agendo in sede civile e quindi al di fuori del procedimento penale, rivalersi sugli altri complici, cui andava chiesto di restituire la parte di profitto ricavato.
Oggi questa impostazione è stata radicalmente rimessa in discussione dalla Cassazione con la sentenza n. 6287/2026, che, pronunciandosi su reati tributari commessi per conto di una persona giuridica, ha affermato che, una volta esclusa la possibilità di sequestrare, in via diretta, l’originario profitto del reato, costituito da un risparmio di spesa incamerato dall’ente, si può disporre, entro i limiti quantitativi del suddetto profitto e senza che l’espropriazione possa essere duplicata, il sequestro preventivo per equivalente, in vista della confisca ex art. 12-bis del DLgs. 74/2000, indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa. Insomma, per gli illeciti tributari per la confisca torna a valere il principio di sussidiarietà che le Sezioni Unite sembravano aver messo nel nulla.
I giudici di legittimità ricostruiscono le ragioni di questa conclusione con una lunga riflessione. Il primo argomento è rappresentato dalla circostanza che nei reati tributari la finalità dell’intervento punitivo è (anche) quello di recuperare l’imposta evasa, finalità che sarebbe frustata (o resa più difficoltosa) laddove si richiedesse la divisione della confisca fra tutti i correi.
In secondo luogo, laddove il delitto fiscale risulti commesso dal vertice di una persona giuridica e il profitto ottenuto sia rappresentato dal mancato versamento dell’imposta dovuta, occorre considerare “anche la sussistenza di quel rapporto organico fra l’agente e l’ente di riferimento che ... spiega la non estraneità dell’ente stesso alla vicenda medesima e la sottoponibilità a confisca diretta di suoi beni”.
In terzo luogo, per la Cassazione, nel caso in cui l’amministratore commetta un illecito fiscale “non si tratta di una fattispecie di concorso di persone nel reato comune in cui l’ipotizzato profitto si traduca in astratto in un accrescimento patrimoniale in favore di tutti i concorrenti, bensì di un reato in cui l’autore o anche gli autori del reato spesso operano per assicurare un vantaggio patrimoniale ad un soggetto distinto, seppur non completamente estraneo alla vicenda ... quale la persona giuridica a vantaggio della quale si traduce l’omesso versamento dell’imposta conseguente alla condotta dichiarativa tipica. In altri termini, e questo appare essere un profilo di assoluta rilevanza, il vantaggio ovvero il profitto del reato è astrattamente costruito come realizzato, in termini di risparmio di spesa, in via immediata e diretta a vantaggio di un soggetto diverso dall’autore del reato, ancorché in concreto nulla possa poi escludere che anche quest’ultimo indirettamente si avvantaggi in via patrimoniale della commissione dell’illecito”.
A nostro parere, è questo il punto centrale della decisione in esame, che ne dimostra la sua limitata operatività, posto che tale principio vale solo, come espressamente sottolineato dalla sentenza n. 6287/2026, per i reati dichiarativi con omesso versamento di imposta, specie laddove commessi da legali rappresentanti di società. Dal momento che, come si è detto, in questi casi il profitto si risolve in un risparmio di spesa, “risulta – di norma – impossibile individuare la quota di arricchimento di ogni singolo concorrente e conseguentemente, ripartire, per ciascuno di essi il quantum del profitto confiscabile”. Da ciò consegue che “il vincolo può essere posto indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa, purché entro i limiti del profitto conseguito dall’ente, in conformità della lettera e della ratio dell’art. 12 bis del Dlgs. 74/2000 che esigono il completo recupero dell’importa evasa in sintonia con la funzione antielusiva di tutto il sistema penale tributario”.
Forse sarebbe bastato dire che, nel caso di illeciti fiscali commessi dai vertici di una società, il profitto va a vantaggio in via esclusiva dell’ente collettivo sicché è assolutamente logico e conseguente che sia la persona giuridica a essere destinataria del provvedimento di confisca, in assoluta aderenza e senza alcuna contraddizione rispetto alla decisione delle Sezioni Unite. Sarebbe stato molto più chiaro e semplice, ma a quanto pare a volte ai giudici di legittimità piace complicare le cose.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941