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La debenza dell’IVA in fattura non fa venire meno l’acquisto intracomunitario

/ REDAZIONE

Giovedì, 26 febbraio 2026

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Con la sentenza del tribunale dell’Ue, (causa T-638/24), è stato affermato che è compatibile con il diritto unionale una normativa nazionale che assoggetta ad IVA un acquisto intracomunitario nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni per il motivo che l’acquirente ha effettuato tale acquisto con il numero di identificazione IVA attribuito da tale Stato membro e che, di conseguenza, in tale Stato si è verificata un’erronea fatturazione che ha determinato un debito IVA.

Nel caso di specie, erano stati effettuati acquisti intracomunitari con un numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di provenienza dei beni, ma le fatture relative alle cessioni intracomunitarie corrispondenti recavano, erroneamente, l’indicazione dell’IVA (in luogo del regime di esenzione per le cessioni intracomunitarie).
Si applica l’art. 203 della direttiva 2006/112/Ce, secondo cui l’IVA è dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura. Tale disposizione mira ad eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale che può derivare dal diritto a detrazione conseguente all’indicazione dell’IVA sulla fattura.

La tassazione degli acquisti intracomunitari nello Stato membro in cui il soggetto passivo è identificato, secondo l’art. 41 della citata direttiva (nella versione all’epoca vigente) non è incompatibile con la descritta norma sulla debenza dell’imposta indicata in fattura (per la corrispondente cessione intracomunitaria). Come aveva rilevato l’Avvocato generale, nella causa in commento, il sorgere di un debito d’imposta in forza dell’art. 203 della direttiva, di cui è debitore il fornitore di cessioni intracomunitarie che ha erroneamente fatturato l’IVA, non equivale all’assoggettamento di tali cessioni all’IVA. Si può quindi assoggettare all’IVA un acquisto intracomunitario nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni per il motivo che l’acquirente ha effettuato tale acquisto con il numero di identificazione IVA attribuito da tale Stato membro, qualora un tale acquisto derivi da una cessione intracomunitaria esente da IVA per la quale era dovuta l’imposta a causa dell’erronea fatturazione da parte del cedente.

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