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Giovedì, 26 febbraio 2026 - Aggiornato alle 6.00

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Aggravante del danno rilevante anche per le operazioni dolose che incrementano il passivo

/ REDAZIONE

Giovedì, 26 febbraio 2026

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La Cassazione, nella sentenza n. 7277/2026, ha stabilito che, ai fini della configurabilità dell’aggravante del danno di rilevante gravità (ex art. 219 comma 1 del RD 267/42), con riguardo al delitto di bancarotta fraudolenta da operazioni dolose (ex art. 223 comma 2 n. 2 del RD 267/42), assume rilievo ogni meccanismo che comporti un aumento di rilevante entità dei debiti dell’impresa poi fallita, sempre che il patrimonio della stessa non sia in grado di far fronte, in tutto o in larga parte, a tale incremento delle passività.
Nel caso di operazioni dolose volte a incrementare indebitamente il passivo, infatti, sarebbe, per definizione, vano cercare “sottrazioni” di attività.
In simili casi, allora, il “danno” di cui alla detta aggravante non può che consistere nell’esorbitante incremento delle passività.

Anche in questo caso, comunque, il suddetto incremento del pregiudizio deve necessariamente, e specularmente rispetto all’ipotesi “classica” di cui alla bancarotta fraudolenta distrattiva, essere visto in stretta correlazione con l’attivo residuato, nel senso che è evidente come pregiudizio vi sia solo laddove il patrimonio dell’impresa non sia, in tutto o in larga parte, in grado di far fronte al detto aumento del passivo.

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