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Giovedì, 26 febbraio 2026 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Per l’ente che fornisce servizi ai suoi membri soggettività passiva IVA ad ampio spettro

/ REDAZIONE

Giovedì, 26 febbraio 2026

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Una persona giuridica di diritto pubblico organizzata in forma di associazione, che fornisce servizi telematici e cede materiale informatico ai suoi membri nell’ambito di una delega di gestione, deve essere considerata soggetto passivo IVA.

A questo fine, non è necessario distinguere tra i suoi membri in funzione del loro status ai fini dell’IVA, purché tali prestazioni siano effettuate a titolo oneroso e l’associazione eserciti in modo indipendente un’attività economica.

Una prassi fiscale nazionale che consideri i citati servizi come prestazioni a sé stessi effettuate dai membri dell’associazione non è idonea a mettere in discussione la soggettività passiva IVA di tale associazione.

Si tratta di quanto sancito dal Tribunale dell’Ue nella sentenza depositata ieri, 25 febbraio 2026, relativa alla causa T-575/24, con riguardo agli artt. 2, 9 e 13 della direttiva 2006/112/Ce.

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