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Soggette a IRPEF le borse di studio a ricercatori post-dottorato stranieri

/ REDAZIONE

Giovedì, 26 febbraio 2026

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Le borse di studio per attività di ricerca post-dottorato erogate da un’Università a ricercatori stranieri in regime di scambio al fine di sopperire alle spese di viaggio e soggiorno (c.d. borse “visiting research”), anche se la copertura delle stesse deriva da fondi europei assegnati per il progetto, non rientrano in alcuna delle previste ipotesi di esenzione da tassazione e sono quindi imponibili ai fini IRPEF, quali redditi assimilati al lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del TUIR.
È quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 53 pubblicata ieri, 25 febbraio 2026.

L’Agenzia ribadisce infatti che le norme vigenti che stabiliscono l’esenzione dall’IRPEF in relazione a diverse fattispecie di borse di studio, in quanto norme agevolative in deroga alla regola dell’imponibilità fiscale, devono essere oggetto di “stretta interpretazione” e non possono essere estese in via analogica.

Secondo l’Agenzia, le borse di studio in esame che si intende erogare non rientrano in nessuna delle ipotesi di esenzione attualmente previste, considerando in particolare che l’art. 1-bis del DL 45/2025:
- ha modificato l’art. 4 comma 3 della L. 210/98, eliminando l’esenzione IRPEF per le borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-laurea, a decorrere da quelle conferite dal 7 giugno 2025 (art. 5-bis del DL 90/2025);
- introducendo l’art. 22-bis nella L. 240/2010, ha disciplinato il nuovo istituto degli “incarichi post-doc” per l’attività di ricerca post-laurea da parte di dottori di ricerca, ai quali si accede mediante apposite selezioni e i cui trattamenti economici non beneficiano di agevolazioni fiscali;
- introducendo l’art. 22-ter nella L. 240/2010, ha disciplinato il nuovo istituto degli “incarichi di ricerca” per l’attività di ricerca post-laurea, diversa da quella svolta con dottorato di ricerca, ai quali si accede mediante apposite selezioni e i cui trattamenti economici beneficiano dell’esenzione IRPEF.

In relazione alle suddette borse di studio “visiting research”, l’Università erogante, in qualità di sostituto d’imposta, sarà quindi tenuta:
- a riconoscere sulle predette somme la detrazione d’imposta di cui all’art. 13 comma 1 del TUIR;
- ad applicare la ritenuta d’acconto di cui all’art. 24 del DPR 600/73.

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