Utile la combinazione di CNC e accordi di ristrutturazione a efficacia estesa
Maggiore flessibilità rispetto al concordato preventivo
Pare stia emergendo nella prassi l’utilizzo combinato della composizione negoziata della crisi e degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa per il risanamento in continuità.
La finalità degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61 del DLgs. 14/2019, CCII) è essenzialmente quella di estendere l’efficacia dello strumento anche ai creditori che non vi hanno aderito, purché essi rappresentino una minoranza di coloro che l’hanno sottoscritto e che fanno parte della medesima categoria, individuata tenuto conto dell’omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici.
Si tratta, da questo punto di vista, di effetti analoghi a quelli conseguibili con il concordato preventivo in continuità, tanto che la Cassazione, con sentenza n. 2817/2026, ha rimarcato la maggiore assimilabilità a tale istituto degli accordi ad efficacia estesa, piuttosto che agli accordi di ristrutturazione “ordinari” (si veda “Accordi di ristrutturazione a efficacia estesa con poteri al commissario giudiziale” del 10 febbraio 2026).
La combinazione in sequenza di CNC e accordi ad efficacia estesa diviene particolarmente utile in alcuni casi. Sono quelli nei quali l’arco temporale reso disponibile da un ricorso “con riserva” ex art. 44 del CCII è insufficiente (e accade spesso) per redigere un piano condiviso, negoziare gli accordi con i creditori e i terzi, formalizzarli ed ultimare i processi deliberativi. La CNC è particolarmente adatta a queste situazioni, in quanto consente di negoziare – con il beneficio di misure protettive/cautelari, nonché in un contesto di sand still e di fairness – il risanamento dell’impresa (e non la sua liquidazione) sulla base di un processo più flessibile e meno formale di quello del concordato preventivo.
Se il tavolo delle trattative deve coinvolgere molti creditori o se le manovre operative e finanziarie del risanamento sono talmente invasive da richiedere il sugello della omologazione, per garantirne la “tenuta”, non sempre lo sbocco della CNC può essere rappresentato da un accordo ex art. 23 comma 1 lett. a) e c) del CCII e, in tali casi, gli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa rappresentano uno strumento adatto perché consentono l’applicazione delle manovre anche ai creditori che non vi hanno aderito (ricorrendone i presupposti), che, invece, in un accordo di ristrutturazione ordinario dovrebbero essere pagati per intero e alla scadenza del debito.
La decisione del Tribunale di Ferrara 30 ottobre 2025 n. 64 ha omologato un accordo di ristrutturazione con efficacia estesa in una fattispecie coerente con i presupposti e con le finalità sopra sintetizzate, posto che il procedimento di omologa si inseriva, “senza soluzione di continuità, nel percorso di risanamento dell’impresa perseguito mediante accordi con i creditori nell’ambito” della composizione negoziata della crisi ex art. 12 del CCII, come rilevato dal magistrato estensore.
La posizione dei giudici di merito, peraltro, appare allineata a quella assunta dalla Cassazione nel succitato arresto, di poco successivo. Il Tribunale, infatti, tende ad assimilare le “categorie” in cui devono essere suddivisi i creditori dell’accordo ad efficacia estesa alle “classi” del concordato preventivo, facendo implicito rinvio al “depositato” di esperienza già maturato in vigenza della legge fallimentare in termini di omogeneità di interessi economici e di posizione giuridica. Questa lettura appare corretta, ove si valorizzi – come sopra accennato – l’effetto di coercizione sulla volontà dei creditori provocato dalla omologazione, coercizione legittima ove essi siano una minoranza del “tipo” di creditori la cui maggioranza ha aderito all’accordo, ma che non è più tale ove vi sia disomogeneità di interessi economici e posizioni giuridiche fra creditori. Questa considerazione rende peraltro evidente il motivo per cui la “categorizzazione” dei creditori negli accordi ad efficacia estesa è obbligatoria e il trattamento dei creditori appartenenti a una categoria deve essere il medesimo, a differenza dal caso di quanto può legittimamente accadere negli accordi di ristrutturazione ex art. 57 del CCII.
Nella comparazione fra strumenti di regolazione della crisi va ulteriormente notato, peraltro, che gli accordi ad efficacia estesa consentono, rispetto al concordato preventivo, una maggiore flessibilità nell’utilizzo del patrimonio dell’impresa, in quanto l’unico limite espresso è quello che ai creditori non venga offerto meno di quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale. Non paiono sussistere i presupposti per l’adozione della absolute priority rule e, a rigore, neppure della relative priority rule, ancorché quest’ultima possa essere considerata una regola di riferimento nella distribuzione dell’eccedenza rispetto al valore di liquidazione.
Il caso esaminato dal Tribunale è rappresentativo di un risanamento in continuità indiretta, tanto che, già in corso di composizione negoziata, il complesso aziendale dell’impresa in crisi era stato oggetto di un contratto di affitto d’azienda a favore di un terzo soggetto economico che aveva contestualmente presentato una offerta ferma per il suo acquisto.
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