Comunicazione scritta ai creditori per estendere l’efficacia degli accordi
Il dovere informativo può essere adempiuto anche con e-mail ordinaria
Al fine di estendere forzosamente l’efficacia degli accordi di ristrutturazione ai creditori non aderenti, ai sensi dell’art. 61 comma 2 lett. a) del DLgs. 14/2019, occorre che tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, nonché sull’accordo e sui suoi effetti.
Il dovere di informazione “transitiva” del debitore è volto a consentire ai creditori un’adeguata e tempestiva valutazione “riflessiva” in ordine alla opportunità di aderire all’accordo, contribuendo a negoziarne, ove possibile, le condizioni.
Le “informazioni sull’accordo e sui suoi effetti”, inoltre, possono considerarsi “complete e aggiornate” solo quando i creditori siano stati costantemente informati dell’evolversi delle trattative finalizzate alla definizione dell’accordo e del perimetro della categoria.
La suddivisione dei creditori in categorie, in verità, non deve avvenire necessariamente sin dall’apertura delle trattative, potendo essere rinviata, invece, a una fase successiva, quando emerga l’esigenza di prospettare la possibile estensione degli effetti dell’accordo, al fine di “forzare” l’adesione di determinati creditori.
I creditori hanno il diritto e la facoltà di interloquire durante le trattative e dopo la sottoscrizione dell’accordo: la legge impone, infatti, al debitore di notificare l’accordo – unitamente alla domanda di omologazione e ai documenti allegati – ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell’accordo, legittimando questi ultimi a proporre opposizione ex art. 48 comma 4 del DLgs. 14/2019 entro il termine di trenta giorni dalla data di tale “comunicazione” (della notifica).
Secondo il Tribunale di Milano 18 dicembre 2024 n. 912, la comunicazione di cui è onerato il debitore ex art. 61 comma 2 lett. a) del DLgs. 14/2019, relativa all’avvio delle trattative, può essere inoltrata secondo modalità idonee a consentire, sul piano probatorio, la dimostrazione dell’avvenuta trasmissione della medesima.
Il debitore è tenuto a fornire una prova scritta di tale comunicazione, che può essere compiuta anche tramite e-mail ordinaria (come nel caso di specie) e non necessariamente a mezzo PEC.
Il richiamo operato dalla norma alla buona fede, secondo una parte della dottrina, deve essere inteso nel senso di far gravare sull’imprenditore l’onere di porre tutti i creditori nella condizione di “poter effettivamente interloquire”, anche tramite la corrispondenza elettronica (per una informativa sistematica), effettuando una verbalizzazione sintetica delle principali riunioni anche innanzi all’esperto.
In questa prospettiva – proseguono i giudici – pretendere che, ai fini della pronuncia di estensione, il rispetto dell’obbligo preventivo di interlocuzione con i creditori, ex art. 61 comma 2 lett. a) del DLgs. 14/2019, si concretizzi nella trasmissione via PEC delle trattative e delle convocazioni farebbe “scolorire” la differenza tra l’essere messi in condizione di partecipare in buona fede alle trattative e la notifica dell’accordo via PEC con atto recettizio, prevista al diverso fine di consentire l’opposizione all’omologa in sede di procedimento ex art. 61 comma 2 lett. e) del DLgs. 14/2019.
I doveri informativi imposti dalle lett. a) ed e) dell’art. 61 comma 2 del DLgs. 14/2019, ricordano i giudici, presentano un diverso grado di intensità: nella prima ipotesi tale onere deve essere rapportato all’obbligo solidaristico del creditore di agire secondo buona fede e correttezza nella partecipazione alle trattative, secondo un modulo precettivo tipico dell’istituto della composizione negoziata, con cui l’accordo condivide la prospettiva delle trattative precontrattuali.
La norma, infatti, alla lett. a), non prescrive l’utilizzo della PEC né, più in generale, la notificazione dell’accordo e dei suoi esiti, a differenza di quanto previsto dalla successiva lett. e).
Mentre l’informativa di cui alla lett. a) risponde all’esigenza di consentire la partecipazione dei creditori alle trattative, la notifica di cui alla lett. e) dà avvio alla decorrenza il termine per la proposizione dell’opposizione.
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