Comunicazione scritta ai creditori per estendere l’efficacia degli accordi
Il dovere informativo può essere adempiuto anche con e-mail ordinaria
Al fine di estendere forzosamente l’efficacia degli accordi di ristrutturazione ai creditori non aderenti, ai sensi dell’art. 61 comma 2 lett. a) del DLgs. 14/2019, occorre che tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell’avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore, nonché sull’accordo e sui suoi effetti.
Il dovere di informazione “transitiva” del debitore è volto a consentire ai creditori un’adeguata e tempestiva valutazione “riflessiva” in ordine alla opportunità di aderire all’accordo, contribuendo a negoziarne, ove possibile, le condizioni. ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41