Rivalutazione al 18% anche per partecipazioni e terreni in comunione
L’agevolazione dipende dall’ammontare dell’imposta sostitutiva versata e non dai soggetti che materialmente provvedono al versamento
Gli artt. 5 e 7 della L. 448/2001 prevedono la possibilità di rideterminare il costo fiscale rispettivamente delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni (agricoli e edificabili) ai fini della determinazione dei redditi diversi ex artt. 67 e 68 del TUIR. La norma è stata introdotta “a regime”, senza che vi sia bisogno di proroghe, dalla legge di bilancio 2025 a partire dal 1° gennaio 2025.
In sintesi, per le quote e le azioni possedute al 1° gennaio di ciascun anno, la norma consente a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto, rilevante ai fini delle plusvalenze imponibili ex art. 67 comma 1 lett. c) e c-bis) del TUIR, attraverso il versamento
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