Operativa la revisione delle operazioni straordinarie transfrontaliere
Da oggi in vigore anche le novità sulla scissione mediante scorporo
È in vigore da oggi, 8 luglio 2025, il DLgs. 88/2025, recante disposizioni integrative e correttive al DLgs. 19/2023 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.
Il DLgs. chiarisce alcuni dubbi emersi nel corso della prima applicazione della nuova disciplina.
Con riguardo alle operazioni straordinarie transfrontaliere le novità riguardano, tra l’altro, l’estensione dell’ambito di applicazione della disciplina anche alle società di persone, agli enti diversi dalle società e alle c.d. operazioni internazionali (ossia a quelle operazioni che coinvolgono società non Ue), nonché alcune semplificazioni procedimentali.
Per quanto concerne la trasformazione transfrontaliera è anche aggiunto un nuovo secondo comma all’art. 2510-bis c.c. per chiarire come tale operazione debba considerarsi un trasferimento di sede senza riguardo al luogo in cui è fissata la sede statutaria della società risultante dall’operazione. Il decreto prevede anche una specifica disciplina transitoria per le operazioni rispetto alle quali, a oggi, 8 luglio, non è ancora stato pubblicato il progetto.
Si segnalano, inoltre, importanti modifiche all’operazione di scissione mediante scorporo di cui all’art. 2506.1 c.c. Il previgente testo disponeva: “Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività. La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo”.
Questa formulazione letterale ha indotto a ritenere che la scissione in questione potesse configurarsi solo come scissione parziale e mai come scissione totale (cfr. la massima L.G.1 del Comitato triveneto dei notai, nonché il documento di ricerca CNDCEC-FNC 14 febbraio 2024, p. 5, nota 16). Tale interpretazione, del resto, sembrava confermata dalla parte della disposizione che prevedeva che la società scissa “continuasse” la sua attività.
L’art. 2 comma 1 lett. a) del DLgs. 88/2025 sostituisce il primo comma con il seguente: “Con la scissione mediante scorporo una società assegna «l’intero suo patrimonio o» parte di esso a una o più società preesistenti o di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote”. In pratica si chiarisce, in primo luogo, che la scissione mediante scorporo può realizzarsi anche con l’assegnazione dell’intero patrimonio della scissa. Contestualmente, in corrispondenza con tale possibilità, viene soppresso il riferimento alla continuazione dell’attività propria della scissa.
Peraltro, come sottolinea la Relazione illustrativa del DLgs. 88/2025, diversamente da quanto accade nell’ipotesi della scissione totale, lo scorporo dell’intero patrimonio non determina l’estinzione della società scissa, che riceve in assegnazione le azioni o quote delle beneficiarie e prosegue svolgendo, in pratica, attività di holding pura di gestione delle partecipazioni delle beneficiarie (cfr. la massima del Consiglio notarile di Milano n. 209/2023).
Si precisa, inoltre, che la scissione mediante scorporo può avere come beneficiarie anche “una o più società preesistenti”, risolvendosi così le incertezze sorte anche su tale aspetto. Si ricorda, infatti, che, a fronte dell’orientamento che privilegiava l’interpretazione letterale, si poneva la ricostruzione che reputava ammissibile la scissione mediante scorporo anche a favore di beneficiarie preesistenti, sottolineandosi che la relativa disciplina semplificata non avrebbe potuto trovare applicazione laddove fosse venuta in rilievo la determinazione del rapporto di cambio (così la massima del Consiglio notarile di Milano n. 209/2023).
E infatti, con le modifiche apportate agli artt. 2506-bis comma 4 terzo periodo e 2506-ter comma 3 c.c. – a opera dell’art. 2 comma 1 lett. b) e c) n. 1 del DLgs. 88/2025 – si prevede, da un lato, che la versione semplificata del progetto di scissione mediante scorporo sia limitata ai casi di costituzione di una o più nuove società beneficiarie e di assegnazione di tutte le azioni o quote alla sola società scissa, e, dall’altro, che, in presenza di queste condizioni, neppure occorrono la situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c. e le relazioni richieste dagli artt. 2501-quinquies e 2501-sexies c.c.
L’art. 2 comma 1 lett. c) n. 2 del DLgs. 88/2025, infine, sostituisce il sesto comma dell’art. 2506-ter c.c. con il seguente: “Nella scissione mediante scorporo il socio della società scissa che non ha consentito all’operazione non può esercitare il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502”. La nuova formulazione intende chiarire che nella scissione mediante scorporo il socio della società scissa non azionaria che non ha consentito all’operazione non è legittimato a esercitare il diritto di recesso previsto dagli artt. 2473 e 2502 c.c., in quanto, per effetto dell’operazione, è la società stessa (e non il socio) a entrare nel capitale della società beneficiaria. Si sostituisce, infatti, la previgente formulazione che, genericamente, affermava: “alla scissione mediante scorporo non si applica il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502”.
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