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Martedì, 8 luglio 2025 - Aggiornato alle 6.00

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Vendita di beni usati in regime forfetario

/ REDAZIONE

Martedì, 8 luglio 2025

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Non possono utilizzare il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito (art. 1 comma 57 lett. a) della L. 190/2014). L’incompatibilità con il regime forfetario è in re ipsa ogni qualvolta il regime speciale IVA o di determinazione forfetaria del reddito sia un regime obbligatorio ex lege.

Con diversi documenti di prassi è stato precisato che è possibile applicare il regime forfetario per un’attività per la quale sia contemplato un regime speciale IVA a condizione che il contribuente, avendone facoltà, opti per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sui redditi nei modi ordinari; tale opzione dev’essere stata esercitata nell’anno d’imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario (circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2019, § 2.3).

La necessità di esercitare preventivamente l’opzione per il regime ordinario non sussiste in caso di avvio di una nuova attività, per la quale può essere applicato direttamente il regime forfetario (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 215/2019). Nel medesimo senso si era espressa la risposta n. 48/2020, che si riferiva all’avvio, da parte di un contribuente già in regime forfetario, di una seconda e ulteriore attività per la quale avrebbe dovuto applicare il regime del margine.

Con la risposta a interpello n. 181, pubblicata ieri, l’Agenzia conferma che, per il soggetto già in attività, l’avvio di un’ulteriore attività nel corso del 2025 – nel caso esaminato si tratta di vendita di piccoli elettrodomestici usati – per la quale sarebbe applicabile (ordinariamente) il regime del margine c.d. “globale”, di cui all’art. 36 comma 6 del DL 41/95, non ostacola il ricorso al regime forfetario sia per la nuova attività, sia per quelle preesistenti.
Viene precisato inoltre che l’adesione al regime forfetario è comunicata con il modello AA9/12, barrando la casella 2 “Variazione dati” del quadro A e indicando nel quadro B “Regimi fiscali agevolati” il valore “2”. L’adesione al regime è poi confermata in sede di dichiarazione dei redditi mediante attestazione di tutti i requisiti necessari per l’applicazione di detto regime, ivi inclusa l’assenza di cause ostative.

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