Neutralità della permuta di partecipazioni condizionata ai valori di bilancio
L’Agenzia ribadisce che il socio scambiante deve iscrivere le partecipazioni ricevute al medesimo valore fiscale di quelle date in permuta
Con la risposta a interpello n. 180, pubblicata ieri, 7 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, per il soggetto “scambiante”, l’operazione di scambio di partecipazioni mediante permuta beneficia del regime di neutralità fiscale ex art. 177 comma 1 del TUIR a condizione che le partecipazioni ricevute in permuta siano iscritte in bilancio al medesimo costo fiscalmente riconosciuto di quelle date in permuta.
Se tale condizione non si verifica, la permuta di partecipazioni è un’operazione realizzativa secondo il criterio generale del valore normale previsto dall’art. 9 del TUIR.
Nel caso esaminato, un soggetto (“scambiante”) aveva trasferito a titolo di permuta ad una società (“acquirente”) il 100% delle azioni possedute in ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41