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FISCO

Sopravvenienze attive tassate nel concordato semplificato

Senza specifica disposizione, inapplicabile la non imponibilità ex art. 88 comma 4-ter del TUIR

/ Luca FORNERO

Martedì, 8 luglio 2025

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Con la risposta a interpello n. 179 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il regime di favore previsto dall’art. 88 comma 4-ter del TUIR non si applica alle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti derivanti dal concordato semplificato di cui agli artt. 25-sexies e 25-septies del DLgs. 14/2019 (CCII).

Si ricorda che il citato art. 88 comma 4-ter del TUIR stabilisce, per le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti, la non imponibilità per quelle derivanti da concordato fallimentare o preventivo liquidatorio, oppure da procedure estere equivalenti, mentre stabilisce una parziale detassazione qualora le sopravvenienze attive siano maturate per effetto di concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti, piano attestato di risanamento e procedure estere equivalenti.

Nel secondo caso, è previsto che la riduzione delle passività dell’impresa – comprese quelle nei confronti dei soci – non costituisce sopravvenienza attiva per la parte di sopravvenienza che eccede la somma:
- delle perdite fiscali correnti o pregresse suscettibili di essere compensate ai sensi dell’art. 84 del TUIR (senza considerare, dunque, il limite dell’80%), comprese quelle trasferite al consolidato fiscale;
- della deduzione di periodo e dell’eccedenza relativa all’ACE ex art. 1 comma 4 del DL 201/2011 e DM 3 agosto 2017;
- degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati di cui all’art. 96 comma 4 del TUIR.

Per calcolare l’ammontare non imponibile della sopravvenienza, occorre (risposte a interpello Agenzia delle Entrate nn. 183/2023, 120/2018 e 85/2018):
- determinare il reddito imponibile al lordo della sopravvenienza attiva da esdebitazione tenendo conto, ai fini dell’importo deducibile degli interessi passivi, dei limiti posti dall’art. 96 del TUIR;
- applicare l’art. 84 del TUIR sul predetto reddito di periodo, utilizzando le perdite pregresse, nei limiti dell’80% dello stesso reddito, prioritariamente sugli altri redditi senza tenere conto della sopravvenienza attiva;
- portare le eventuali ulteriori perdite pregresse e le eventuali eccedenze di interessi passivi non dedotte ai sensi dell’art. 96 comma 5 del TUIR a riduzione della sopravvenienza da esdebitazione;
- detassare, ai sensi dell’art. 88 comma 4-ter del TUIR, la parte della sopravvenienza da esdebitazione eventualmente residuata a seguito dell’utilizzo delle perdite pregresse e degli interessi passivi di cui al punto precedente.

Nel caso oggetto di interpello, all’Agenzia è stato domandato se l’illustrato regime di detassazione si applica anche al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio previsto dagli artt. 25-sexies e 25-septies del DLgs. 14/2019.

Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria osserva innanzitutto che il legislatore non ha esteso la disciplina di favore prevista dall’art. 88 comma 4-ter del TUIR al concordato semplificato, a differenza di quanto previsto, ad esempio, con riferimento alla composizione negoziata della crisi. Infatti, l’art. 25-bis comma 5 del CCII prevede che, dalla pubblicazione nel Registro delle imprese del contratto e dell’accordo di cui all’art. 23 comma 1 lettere a) e c) o degli accordi di cui all’art. 23 comma 2 lettera b) del medesimo CCII, si applicano gli artt. 88 comma 4-ter e 101 comma 5 (in materia di deduzione delle perdite su crediti) del TUIR.

Pertanto, ad avviso dell’Agenzia, stante il chiaro intento da parte del legislatore di limitare agli accordi citati dall’art. 25-bis comma 5 del CCII le misure premiali ivi indicate, il richiamato comma 4-ter non può applicarsi alla procedura di concordato semplificato. A differenza di quanto ritenuto dalla società istante, la circostanza che il legislatore, nella Relazione illustrativa al DL 118/2021 abbia qualificato il concordato semplificato come “nuova tipologia di concordato preventivo” non appare sufficiente per applicare “in via estensiva” a tale procedura la disciplina fiscale che l’art. 88 comma 4-ter primo periodo del TUIR prevede specificatamente per il concordato fallimentare o preventivo liquidatorio (ovvero per le corrispondenti procedure estere).

Occorre, quindi, attendere quanto sarà stabilito in attuazione dell’art. 9 comma 1 lett. a) n. 3) della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale), ai sensi del quale i relativi DLgs. attuativi dovranno prevedere l’estensione a tutti gli istituti disciplinati dal DLgs. 14/2019 delle disposizioni previste dagli artt. 88 comma 4-ter e 101 comma 5 del TUIR.

Infine, si ricorda che, con la risposta a interpello n. 222/2024, l’Agenzia delle Entrate aveva considerato applicabile il regime di favore previsto dal più volte citato art. 88 comma 4-ter del TUIR alle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti derivanti dai piani attestati di risanamento previsti dall’art. 56 del del DLgs. 14/2019 (Codice della crisi) e successive modifiche. Infatti, tali piani perseguono le medesime finalità dei piani attestati di risanamento di cui all’art. 67 comma 3 lett. d) del RD 267/42, espressamente richiamati dal dato normativo.

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