L’inversione dell’onere della prova per il liquidatore snellisce la motivazione
Occorre pur sempre un avviso di accertamento
I confini della responsabilità dei liquidatori dei soggetti IRES prevista dall’art. 36 comma 1 del DPR 602/73 è stata oggetto di una recente sentenza delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 27 novembre 2023 n. 32790), che ha fatto chiarezza sul tema.
Tra i tanti aspetti analizzati, si segnalano i seguenti:
- il liquidatore non è mai un obbligato solidale posto che la sua responsabilità va accertata con atto motivato e sussiste solo alle condizioni imposte dalla norma richiamata;
- la responsabilità ex art. 36 commi 5 e 6 del DPR 602/73 va fatta valere con un avviso di accertamento motivato e non con un semplice atto di riscossione, come potrebbe essere una cartella di pagamento o una intimazione ad adempiere (ancora più di recente è stata affermata l’illegittimità della responsabilità azionata
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