Non è realizzativa l’incorporazione tra comparti di OICR esteri per l’investitore residente
Con la risposta a interpello n. 56, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la fusione di comparti di due SICAV lussemburghesi rappresenta un evento neutrale nei confronti dell’investitore residente (nel caso di specie una Cassa di previdenza).
Come evidenziato nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 18 ottobre 2024 n. 206, relativa alla fusione per incorporazione transfrontaliera, posto che la fusione comporta unicamente lo scioglimento dei comparti incorporati, per effetto del trasferimento delle attività e delle passività nei fondi incorporanti, senza liquidazione o rimborso delle quote dei comparti assorbiti, in capo ai partecipanti, si ritiene che la stessa rappresenti un evento fiscalmente “neutrale” anche nei confronti dell’investitore residente.
L’Agenzia osserva anche che tale operazione non si traduce in un trasferimento delle azioni o quote dei comparti assorbiti a intestatari diversi da quello che originariamente le detenevano, il che esclude, alla radice, la possibilità di inquadrare la fusione nell’ambito delle operazioni di “cessione” o di “trasferimento” ad altro titolo di quote.
Si precisa, infine, che la fusione con conseguente estinzione del comparto incorporato nel soggetto incorporante non può neanche essere assimilata all’operazione di “switch”, dal momento che il Regolamento della Banca d’Italia del 2015 sulla gestione collettiva del risparmio (emanato con provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015, come da ultimo modificato dal provvedimento del 12 marzo 2024) definisce tale fattispecie come una operazione di “rimborso” e “successiva sottoscrizione” di quote.
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